Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine
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1.3.2.4 No al riconoscimento delle procedure con estensione globale degli effetti
Mentre il diritto vigente prevede il riconoscimento delle decisioni di fallimento, altri ordinamenti giuridici11 prevedono il riconoscimento delle procedure straniere di fallimento. Il riconoscimento delle procedure estende sul piano nazionale gli effetti del diritto fallimentare straniero.
Prevedere un riconoscimento di questo tipo in un disciplinamento che si applica a tutti gli Stati del mondo può avere conseguenze indesiderate e potrebbero risultarne abusi e gravi difficoltà di delimitazione. Si dovrebbero prevedere collegamenti speciali e le competenze dell’amministrazione straniera del fallimento dovrebbero essere precisate. Tenuto conto dei risultati della procedura di consultazione degli uffici, è stato deciso di mantenere la nozione attuale di riconoscimento della decisione.
1.4 Attuazione
La revisione consiste in una semplice modifica della LDIP12, della LEF13 e della legge sulle banche (LBCR)14. Non occorrono altri provvedimenti attuativi.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Riconoscimento dei decreti di fallimento stranieri
Art. 166 cpv. 1 Condizioni di riconoscimento dei decreti di fallimento
Abolizione del requisito di reciprocità
Il requisito di reciprocità è criticato dall’insieme della letteratura e dalla giurisprudenza15. Si è rivelato inefficace e non ha migliorato la cooperazione tra gli Stati, mancando così l’obiettivo che a suo tempo ne aveva giustificato l’inserimento nella LDIP.
Provare il rispetto del requisito di reciprocità incombe di regola alla parti e a tal fine sono necessari pareri costosi, anche nei casi in cui i valori patrimoniali in gioco sono di modesta entità. Tuttavia, il riconoscimento non è possibile senza prova della reciprocità. Le procedure sono ritardate dal fatto che il giudice deve esaminare d’ufficio il rispetto della reciprocità. Un eventuale non riconoscimento ha inoltre conseguenze negative per i creditori indigeni e stranieri16. L’avamprogetto rinuncia pertanto al requisito di reciprocità.
11Art. 20 del regolamento UE relativo alle procedure d‘insolvenza 2015/848; § 335 del
regolamento tedesco in materia d’insolvenza del 5 ottobre 1994, da ultimo modificato dalla legge del 17 luglio 2015.
12RS 291
13RS 281.1
14RS 952.0
15DTF 137 III 570 consid. 3 pag. 576