Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine
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stranieri. Negli ultimi anni i fallimenti svizzeri con collegamenti esteri hanno mostrato che vi è un reale bisogno di coordinamento31.
Secondo l’articolo 63 del Regolamento del 13 luglio 191132 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF), i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l’autorità giudiziaria al momento dell’apertura del fallimento vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria. In virtù del principio di territorialità, questa regola si applica soltanto ai processi in Svizzera ma non ai crediti oggetto di una lite pendente all’estero33. La soluzione prevista nell’articolo 63 RUF deve essere estesa anche ai processi in corso all’estero, per evitare un secondo processo inutile in Svizzera su questioni già oggetto di un procedimento giudiziario all’estero. Poiché l’articolo 63 RUF precisa l’articolo 207 LEF che si applica soltanto ai processi in Svizzera34, occorre modificare la LEF. Per motivi di sistematica legislativa, nella sezione sulla graduatoria dei crediti è aggiunto un nuovo articolo 244a.
Secondo l’avamprogetto nella graduatoria non saranno più collocati soltanto crediti risultanti da decisioni straniere passate in giudicato, come è attualmente il caso35; vi saranno inoltre iscritti i crediti risultanti da processi promossi prima della dichiarazione del fallimento e che si concluderanno prevedibilmente entro un congruo termine. La nuova normativa avrà per conseguenza una moderata estensione dei limiti temporali entro i quali va tenuto conto dei processi stranieri promossi prima della dichiarazione del fallimento svizzero. Si continua invece a non tenere conto dei processi iniziati all’estero dopo la dichiarazione del fallimento svizzero. La collocazione del credito nella graduatoria fa aumentare la massa passiva, sempreché la decisione straniera sia riconosciuta. Il riconoscimento è retto dalle pertinenti disposizioni degli accordi internazionali o della LDIP. Se il processo non è continuato né dalla massa né da singoli creditori secondo l’articolo 260 LEF, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più alcun diritto di contestare la graduatoria secondo l’articolo 250 LEF.
Condizione della menzione è la previsione secondo cui il tribunale straniero prenderà entro un congruo termine una decisione riconoscibile in Svizzera. Un analogo pronostico di riconoscimento è già attualmente contenuto nell’articolo 9 LDIP. Per l’interpretazione della nozione di «congruo termine» si rimanda alla giurisprudenza riguardante la succitata disposizione.
La soppressione del credito o la sua definitiva collocazione in graduatoria dipendono dall’esito del processo, fermo restando che la decisione straniera è vincolante soltanto riguardo all’esistenza e all’importo del credito e soltanto nella misura in cui è riconoscibile in Svizzera.
Sono fatte salve le questioni inerenti all’esecuzione forzata, come per esempio l’applicazione dell’articolo 209 LEF per quanto riguarda il decorso degli interessi, le eccezioni relative al rango del credito o l’applicazione degli articoli 213 e seguente LEF sulla compensazione. Su queste questioni deve pronunciarsi in ogni caso l’amministrazione del fallimento svizzero o un tribunale svizzero. Una riserva
31 Cfr. p. es. DTF 140 III 320 nella causa «Swissair».
32 RS 281.32
33 DTF 133 III 386
34 DTF 130 III 769
35 DTF 140 III 320 consid. 8.3.1