Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine

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Un’altra variante alla soluzione proposta potrebbe consistere nel fare dipendere l’esecuzione di una procedura ancillare da un’istanza del creditore. Questa soluzione pone però diversi problemi: non sempre è possibile informare il creditore del diritto di presentare l’istanza. Inoltre, il termine che dovrebbe essere concesso ai creditori per un’istanza di procedura ancillare ritarderebbe necessariamente il procedimento. Se la qualità di un creditore è contestata vi potrebbero anche essere controversie quanto al suo diritto di presentare l’istanza. Per limitare in modo ragionevole la procedura ancillare, si dovrebbe soprattutto far dipendere il diritto d’istanza dal rispetto di determinati criteri; il creditore potrebbe per esempio essere tenuto a provare che la procedura straniera non ha tenuto adeguatamente conto del suo credito. Per i creditori di piccole somme ciò costituirebbe però un onere impossibile o sproporzionato. Per questi motivi e tenuto conto dei riscontri della procedura di consultazione degli uffici, questa soluzione va abbandonata.

Art. 174a cpv. 2 Competenze dell’amministrazione straniera del fallimento

Secondo il diritto vigente le competenze dell’amministrazione straniera del fallimento sono molto limitate; si vuole così impedire il trasferimento all’estero dei beni destinati a soddisfare i creditori indigeni.

Questa protezione è tuttavia inutile se non vi sono creditori meritevoli di protezione. In questi casi, secondo l’avamprogetto non viene più eseguita una procedura ancillare; di conseguenza le competenze dell’amministrazione straniera del fallimento possono essere ampliate.

L’articolo 174a capoverso 2 AP-LDIP prevede che l‘amministrazione straniera del fallimento – se è stato accertato che non si terrà alcuna procedura ancillare – può esercitare tutte le competenze di diritto privato che spettavano al debitore prima della dichiarazione di fallimento. Tra queste vi è per esempio il diritto di trasferire all’estero i beni del debitore o di stare in giudizio riguardo ai beni o ai crediti messi a disposizione della massa fallimentare straniera. Per quanto concerne questi beni o crediti l’amministrazione straniera del fallimento ha pure la competenza di chiedere informazioni (p. es. per lettera) o di compiere atti interruttivi della prescrizione (p. es. avviare un’esecuzione). Questi atti non sono considerati atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero ai sensi dell’articolo 271 CP26. Se non viene eseguita una procedura ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento ha pure diritto di promuovere azioni revocatorie in Svizzera (art. 289 LEF). All’azione revocatoria promossa in Svizzera si applica sempre il diritto svizzero (art. 171).

Le competenze dell’amministrazione straniera del fallimento sono limitate agli atti di diritto privato, ne sono esclusi gli atti ufficiali. Per stabilire quali atti vadano considerati ufficiali si applica il diritto svizzero. Siffatti atti comprendono per esempio le comminatorie penali o l’esecuzione forzata di obblighi di informare o di consegnare determinati oggetti. L’esecuzione di queste misure deve essere chiesta alle autorità svizzere.

L’esercizio delle citate competenze presuppone un riconoscimento. In considerazione della presente semplificazione della procedura di riconoscimento, si rinuncia ad accordare ulteriori competenze prima del riconoscimento (cfr. tuttavia art. 168 LDIP).

26 RS 311.0