Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine

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Secondo il diritto vigente, dopo il riconoscimento di un decreto straniero di fallimento deve imperativamente essere eseguita una procedura ancillare in Svizzera, anche se non vi sono creditori bisognosi di protezione24 e la procedura è quindi inutile.

Secondo l’avamprogetto la procedura ancillare, per garantire la protezione dei creditori e per motivi di economia procedurale, non dovrà più essere eseguita automaticamente in tutti i casi ma soltanto quando è effettivamente necessaria per proteggere i creditori. La LDIP già prevede un tale ordinamento per la procedura di risanamento25. I beni situati in Svizzera verranno messi a disposizione della massa fallimentare straniera senza procedura ancillare in Svizzera.

La prima condizione che deve essere adempita per rinunciare all’esecuzione di una procedura ancillare è una richiesta in tal senso dell’amministrazione straniera del fallimento. Se il decreto di fallimento è riconosciuto, la pubblicazione del riconoscimento avviene conformemente all’articolo 169 LDIP e, nel contesto dell’apertura del fallimento ancillare, la diffida dei creditori obbedisce all’articolo 232 LEF. Se nessun creditore suscettibile di figurare nella graduatoria secondo l’articolo 172 si annuncia durante il termine, l’ufficio dei fallimenti comunica al tribunale che può rinunciare a portare avanti la procedura di fallimento ancillare.

Il tribunale decide in base al proprio libero apprezzamento. Deve esaminare già in questa fase se nella procedura straniera sarà tenuto conto adeguatamente dei creditori domiciliati in Svizzera (secondo il criterio dell’articolo 173 capoverso 3). Questi ultimi saranno sentiti secondo le modalità previste nell’articolo 173 capoverso 3 (pubblicazione). Il tribunale può tenere conto anche dell’interesse del debitore a ristrutturare con successo il proprio debito (preferibilmente in modo poco costoso e rapido), in particolare nell’ambito di una procedura di concordato straniera.

Dopo il definitivo accoglimento della domanda di rinunciare a una procedura ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento può esercitare sul patrimonio disponibile le competenze che aveva il debitore prima della dichiarazione del fallimento, può in particolare trasferire il patrimonio all’estero e stare in giudizio, ma anche avviare procedure di esecuzione o chiedere informazioni (con uno statuto giuridico equivalente a quello del debitore).

Il tribunale può imporre vincolare la rinuncia a condizioni e oneri (art. 174a cpv. 3 AP-LDIP), per esempio obblighi di riferire o di presentare conti. Se questi obblighi non sono rispettati, il tribunale può ordinare l’apertura di una procedura ancillare (o la sua ripresa).

Una variante alla soluzione proposta potrebbe consistere nel far dipendere la totale rinuncia all’esecuzione di una procedura ancillare (senza decisione di dichiarazione del fallimento e diffida dei creditori, cfr. art. 37g cpv. 2 LBCR) soltanto dal fatto che l’amministrazione del fallimento straniero che presenta l’istanza di riconoscimento renda verosimile che non vi sono creditori suscettibili di essere collocati nella graduatoria. Anche in un tale modello dovrebbe essere garantita la tutela giuridica di eventuali creditori presenti, per esempio prevedendo la pubblicazione della decisione e un termine durante il quale possa essere formata opposizione.

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25 DTF 140 III 379 E. 4.2.1 S. 383