Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 20 pagine
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Competenza indiretta
Il diritto vigente ammette soltanto il riconoscimento dei decreti di fallimento pronunciati nel luogo di domicilio del debitore. Per le società la sede vale come domicilio (art. 21 LDIP). Tuttavia, di regola, all’estero i tribunali dello Stato sul cui territorio si trova il centro dei principali interessi del debitore sono competenti per avviare la procedura di fallimento17. Normalmente questo centro si trova nel luogo della sede sociale dell’impresa, ma non sempre. In questi casi, il diritto vigente non permette di riconoscere i decreti di fallimento, il che ha conseguenze negative18.
La nuova lettera c precisa che devono essere riconosciuti anche i decreti di fallimento pronunciati nello Stato in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore. Questo criterio corrisponde all’articolo 2 lettera b della legge tipo dell’UNCITRAL nonché all’articolo 2 del regolamento UE relativo alle procedure d’insolvenza.
Per centro degli interessi principali del debitore si intende il luogo in cui questi provvede abitualmente ad amministrare i propri interessi e che può quindi essere determinato dai terzi. Per quanto concerne le società si presume invece che il centro degli interessi principali sia ubicato nel luogo della sede sociale. Questa definizione si ispira al regolamento UE relativo alle procedure d’insolvenza; ciò è positivo perché gran parte dei procedimenti da riconoscere viene avviata in uno Stato dell’UE e quindi, in questi casi, il centro degli interessi principali si trova sul territorio UE.
Per tutelare le legittime aspettative del debitore, un decreto di fallimento pronunciato nel centro degli interessi principali del debitore non deve essere riconosciuto se il debitore è domiciliato in Svizzera o vi ha sede. Dal punto di vista svizzero, in questi casi le autorità svizzere sono sole competenti. Tutt’al più in questi casi l’articolo 174b AP-LDIP può permettere di coordinare il procedimento principale svizzero con il procedimento straniero.
Richiesta di riconoscimento e competenza di presentarla
In Svizzera il riconoscimento di un decreto straniero di fallimento deve essere preceduto da una richiesta in tal senso. Il riconoscimento d’ufficio è escluso.
Nel diritto nazionale il fallimento può essere chiesto sia dal creditore sia dal debitore, ma la LDIP permette soltanto ai creditori e all’amministrazione straniera del fallimento di presentare l’istanza di riconoscimento. Anche il debitore può avere un interesse legittimo a chiedere il riconoscimento di un procedimento straniero, in particolare nelle procedure di risanamento. Di regola è informato sulla sua situazione prima e meglio dei creditori e, con un tempestivo riconoscimento, può ridurre al minimo la perdita di valore risultante dall’insolvenza. Ciò è nell’interesse di tutti gli interessati. La competenza di chiedere il riconoscimento è quindi estesa al debitore.
Al debitore che non è stato privato dell’amministrazione («debtor in possession»), vale a dire alla persona a cui è stata affidata la gestione degli affari in una procedura di risanamento, possono essere accordati i medesimi diritti che all’amministrazione
17 Cfr p. es.. art. 3 regolamento UE relativo alle procedure d‘insolvenza.
18 N. 1.1.3