Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 21 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.168486 / 2015/00002
rate altre caratteristiche individuali o del posto di lavoro. L’analisi statistica di regressione costituisce uno standard riconosciuto e affermato a livello nazionale (università, Ufficio federale di statistica) e internazionale. Il suo impiego nell’ambito della parità salariale è stato ammesso dal Tribunale federale30. È utilizzata dall’UFU, oggi come in futuro, per i controlli nel quadro degli acquisti pubblici ed è stata richiesta dalle parti sociali per la partecipazione al dialogo sulla parità salariale. È impiegata dai giudici per calcolare l’importo dell’indennizzo in caso di azioni legali per discriminazione salariale31. Un’analisi di regressione presuppone un numero sufficiente di casi, ossia almeno 50 impiegati, e almeno dieci rappresentanti di ciascun sesso.
Con il modello d’analisi standard l’UFU mette già oggi a disposizione uno strumento (Logib) con cui i datori di lavoro possono effettuare direttamente l’analisi dei salari (strumento di autocontrollo)32. Lo strumento Logib traspone l’analisi di regressione nel programma tabellare di calcolo Excel e può essere impiegato per le aziende con almeno 50 collaboratori. Non richiede alcun programma specifico e nessuna conoscenza approfondita in informatica o statistica. Logib può essere scaricato gratuitamente e utilizzato in ogni momento in forma anonima.
2.1.3 Articolo 13c Controllo dell’analisi dei salari
L’articolo 13c sancisce l’obbligo dei datori di lavoro di diritto privato di far verificare la loro analisi dei salari (cpv. 1) da un organo di controllo esterno (cfr. art. 13d). Oggetto del controllo non è il risultato dell’analisi dei salari, bensì meramente la correttezza del suo svolgimento (periodo rilevato, metodo riconosciuto, rilevamento di tutti i lavoratori; cpv. 2).
2.1.4 Articolo 13d Organi di controllo esterni
I datori di lavoro possono commissionare il controllo un’impresa di revisione abilitata ai sensi della legge del 16 dicembre 200533 sui revisori. Tale impresa di revisione non deve per forza essere quella che le aziende sono tenute ad avere in virtù della legge. I datori di lavoro possono affidare il controllo anche a un organismo di autodisciplina (OAD; cpv. 1), a condizione che sia riconosciuto (cpv. 2). Il controllo può infine essere pure effettuato facendo capo a un’organizzazione ai sensi dell’articolo 7 LPar, una rappresentanza dei lavoratori (cfr. i commenti all’articolo 13f) o uno specialista in parità salariale34.
Le imprese di revisione hanno le necessarie conoscenze in materia di revisione aziendale e contabile e sottostanno alla sorveglianza dell’autorità di sorveglianza dei revisori. Gli OAD sono istituiti dai datori di lavoro. Va da sé che gli organi di controllo (imprese di revisione e OAD) devono disporre delle conoscenze tecniche nel campo della parità salariale e della statistica necessarie per poter controllare lo svolgimento di analisi dei salari.
Gli OAD devono essere istituti completamente ex novo dalle aziende, che sono libere di scegliere la forma, per esempio OAD attivi per diverse aziende o addirittura per un intero settore, oppure ancora per una singola azienda di grandi dimensioni.
Per essere riconosciuti, gli OAD devono soddisfare determinati requisiti (cpv. 2). Essi devono assicurare un’attività di controllo ineccepibile (lett. a), ovvero provvedere affinché il personale incaricato del controllo sia sufficientemente formato. È richiesto un livello qualitativo comparabile a quello delle imprese di revisione. La formazione del personale deve essere organizzata e finanziata dall’azienda. Dato che gli OAD sono istituiti dalle aziende stesse, la legge
indicatori supplementari per rilevare le differenze salariali ed esaminata l’adeguatezza del valore medio in quanto valore di riferimento. Cfr. n. 1.1.6.2.
30DTF 130 III 145 = Die Praxis 9/2004, 733.
31Roman Graf e Yves Flückiger, Lohndiskriminierung und Entschädigung vor Gericht, in: Human Ressource Management
Jahrbuch 2012, Weka Verlag, Zurigo, pagg. 75-96.
32www.logib.ch
33 RS 221.302
34 L’UFU ha pubblicato un elenco di specialisti in parità salariale: http://www.ebg.admin.ch/themen/00008/00072/00077/00306/index.html?lang=it