Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 21 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.168486 / 2015/00002

deve sancirne l’indipendenza dalla direzione dell’azienda oggetto del controllo (lett. b): per ovvi motivi occorre evitare che il personale dell’OAD sia vincolato da una direttiva o dipendente in un’altra forma dalla direzione dell’azienda che deve essere controllata.

Gli OAD devono disporre di un regolamento in cui fissano le disposizioni in materia di organizzazione, finanze e personale necessarie per poter adempiere i loro compiti. Devono in particolare definire le condizioni a cui le aziende possono acquisire la qualità di membro,

denunciarla o perderla, nonché le modalità in cui è svolto il controllo dell’analisi dei salari.

La competente autorità, ossia l’UFU, revoca il riconoscimento agli OAD che non soddisfano più i requisiti.

2.1.5 Articolo 13e Rapporto di controllo

Tramite un rapporto gli organi di controllo informano la direzione dell’azienda in merito al risultato del controllo, ossia se l’analisi dei salari è stata svolta correttamente. Per effettuare il controllo gli organi devono disporre delle conoscenze tecniche necessarie nei campi della parità salariale e della statistica. Da un lato deve essere loro chiaro che cosa si intende per discriminazione salariale ai sensi della Cost. e della LPar. Dall’altro devono disporre delle conoscenze statistiche per poter valutare lo svolgimento dell’analisi dei salari.

Variante

A titolo di variante è posta in consultazione la seguente proposta (art. 13ebis«Segnalazione e pubblicazione delle violazioni all’obbligo» nella finestra a pagina 2 dell’avamprogetto di legge).

- Oltre a quello di allestire il rapporto destinato alla direzione dell’azienda controllata

(art. 13e), la variante prevede per gli organi di controllo anche l’obbligo di segnalare alla competente autorità (presumibilmente l’UFU) i datori di lavoro che non hanno effettuato un’analisi dei salari o che non la hanno fatta controllare entro il termine prescritto (art. 13ebiscpv. 1).

- La competente autorità (presumibilmente l’UFU) iscrive i datori di lavoro segnalati

dall’organo di controllo in un elenco pubblico. Essa può iscrivervi anche altri datori di lavoro che non sono stati segnalati dall’organo di controllo ma di cui è venuta a sapere in altro modo (art. 13ebiscpv. 2).

L’iscrizione in un elenco pubblico crea una certa trasparenza e non è irrilevante per l’azienda interessata. Il datore di lavoro può richiedere alla competente autorità di emanare una decisione impugnabile. Secondo le usuali disposizioni, prima di inserirlo nell’elenco la competente autorità deve concedere al datore di lavoro in questione un termine di 30 giorni per richiedere una decisione. In virtù dell’articolo 31 della legge del 17 giugno 200535 sul Tribunale amministrativo federale, l’azienda può impugnare tale decisione presso il TAF ai sensi dell’articolo 5 della legge del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa (PA). Per quanto riguarda la cancellazione dell’iscrizione si può fare riferimento all’articolo 25a PA (Decisione circa atti materiali), ai sensi del quale il datore di lavoro che ritiene che i presupposti per l’iscrizione nell’elenco non siano più soddisfatti può esigere in ogni momento che l’autorità competente revochi tale iscrizione o può esigere una decisione impugnabile.

2.1.6 Articolo 13f Consultazione di organizzazioni

Invece di incaricare organi di controllo esterni (imprese di revisione o OAD) del controllo dell’analisi dei salari, il datore di lavoro può anche consultare un’organizzazione ai sensi

35RS 173.32

36 RS 172.021