Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 21 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.168486 / 2015/00002

2.1.8 Articolo 17a Disposizione transitoria

Al fine di modulare l’onere a carico dei datori di lavoro e degli organi di controllo, soprattutto nella fase iniziale, il Consiglio federale stabilisce in base alle dimensioni dell’azienda il termine entro il quale i datori di lavoro devono aver effettuato la prima analisi dei salari. Per esempio, tale obbligo potrebbe entrare in vigore dapprima per le aziende con da 50 a 250 collaboratori e solo due anni dopo per le altre.

2.1.9 Ingresso

Nell’ingresso della legge sulla parità dei sessi, emanata sulla base della vecchia Costituzione, alla nota 1 si fa riferimento alle pertinenti disposizioni della nuova Costituzione del

18 aprile 1999. L’indicazione è scorretta poiché si riferisce all’articolo 41 capoverso 1 lettera d Cost. (obiettivi sociali) invece che all’articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost. (competenza legislativa di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori). Questo errore può essere corretto con la presente revisione senza onere supplementare. Al contempo, le disposizioni della Cost. vigente vanno integrate direttamente nell’ingresso e di conseguenza va eliminato il riferimento a questi articoli nella nota.

2.2 Modifica del Codice delle obbligazioni

L’obbligo di pubblicare il risultato del controllo dell’analisi dei salari è l’oggetto di un nuovo articolo 663cbisCO, secondo cui le società con azioni quotate in borsa sono obbligate a informare in merito nell’allegato al bilancio.

Nel quadro della prossima revisione del diritto azionario si prevede di abrogare

l’articolo 663c. Se tale revisione dovesse entrare in vigore prima della presente revisione della LPar, questa nuova disposizione andrebbe introdotta in un altro punto del CO ancora da definire.

3 Stralcio di interventi parlamentari

Il postulato Häberli-Koller (14.3079), accolto dal Consiglio degli Stati il 12 giugno 2014, aveva incaricato il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto che esaminasse fino a che punto le misure volontarie permettessero di conseguire la parità salariale tra i due sessi. Il Consiglio federale aveva proposto di accogliere il postulato poiché, da un lato, il rapporto del 30 giugno 2014 per la valutazione finale del dialogo sulla parità salariale già rispondeva ad alcune delle domande poste nell’intervento, e dall’altro intendeva condurre un dibattito sull’ulteriore modo di procedere nella lotta alla discriminazione salariale. Nella sua seduta del 22 ottobre 2014 il Consiglio federale è infine giunto alla conclusione che da sole le misure volontarie non avrebbero condotto al successo auspicato e ha pertanto deciso di adottare misure statali supplementari per eliminare la discriminazione salariale. La valutazione del dialogo sulla parità salariale, l’AIR e il presente rapporto concernente l’avamprogetto per la consultazione costituiscono la risposta al postulato 14.3079.

La mozione Simoneschi-Cortesi, ripresa da Meier-Schatz (10.3934), esigeva una modifica della legge sulla parità dei sessi con un meccanismo di controllo dei salari. Attualmente la mozione è sospesa finché, dopo la consultazione, il Consiglio federale non avrà adottato all’attenzione del Parlamento il messaggio concernente misure statali supplementari per la parità salariale. Con le modifiche di legge proposte il Consiglio federale adempie la mozione.

In Parlamento è pure temporaneamente sospesa l’iniziativa parlamentare 11.404 del Gruppo dei Verdi, che chiede di creare le basi legali per istituire una commissione indipendente per la parità salariale con competenze in materia di controllo e di esecuzione. La decisione di sospensione vale finché il Consiglio federale non avrà adottato all’attenzione del Parlamento il messaggio concernente le misure statali supplementari

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