Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 21 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.168486 / 2015/00002

prendere in consegna le segnalazioni degli organi di controllo e gestire un elenco pubblico. Il fabbisogno di risorse dettagliato sarà indicato nel messaggio.

5.2 Per l’economia

Nel rapporto finale del 7 settembre 2015 sull'impatto della regolamentazione per le misure statali supplementari previste al fine di eliminare la discriminazione salariale, gli autori giungono alla conclusione che è necessario un intervento statale poiché esiste un chiaro mandato costituzionale e l'insuccesso delle misure volontarie finora adottate va attribuito al mercato. Gli autori ritengono che l'onere dell'applicazione delle misure previste per le aziende sarà proporzionato e che il bilancio costi-benefici globale risulterà positivo44.

5.3 Per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni devono provvedere alle analisi dei salari nel loro settore, e quindi anche nei Comuni, nonché disciplinare lo svolgimento dei controlli delle analisi dei salari.

6 Programma di legislatura

Nel quadro del programma di legislatura 2011-2015 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di rafforzare le misure di lotta alle discriminazioni salariali e vagliare l’adozione di strumenti supplementari (indirizzo 7)45.

L’8 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato gli indirizzi e gli obiettivi per il prossimo programma di legislatura 2015-2019. Con l’obiettivo 9 intende consolidare la coesione sociale e promuovere l’uguaglianza tra i sessi.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità e legalità

Il presente avamprogetto intende inserire nella LPar le misure supplementari a favore del diritto a un salario uguale garantito dall’articolo 8 capoverso 3 terzo periodo Cost. Il secondo periodo del medesimo capoverso conferisce al legislatore un mandato costituzionale in tal senso.

La competenza legislativa federale nel settore del diritto civile si fonda sull'articolo 122 Cost. La competenza di disciplinare questioni del personale federale è sancita all'articolo 173 capoverso 3 Cost. L'articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost., infine, autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori. Questa competenza è molto ampia e si riferisce anche alla protezione della personalità dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia di diritto privato o pubblico46. L’articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost. conferisce alla Confederazione anche la competenza di legiferare in campo salariale.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera in materia di uguaglianza tra donna e uomo, in particolare con l’articolo 11 della Convenzione dell’ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CE-DAW)47, con l’articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I)48 nonché con le pertinenti disposizioni sulla protezione e la non discriminazione contenute nelle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro49.

44Cfr. n. 1.1.5.

45https://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/00878/index.html?lang=it

46Gächter, St. Galler Kommentar zu Art. 110 BV, n. marg. 23.

47RS 0.108

48 RS 0.103.1

49 In particolare la Convenzione n.111 del 25 giu. 1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721) e la Convenzione n.100 del 29 giu. 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0).