Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 21 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.168486 / 2015/00002
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Panoramica della normativa vigente
1.1.1.1 Principio del salario uguale per lavoro di uguale valore
Il principio del salario uguale per lavoro di uguale valore è sancito nella Costituzione federale1 dal 1981 (art. 8 cpv. 3 terzo periodo Cost.). La legge federale del 25 marzo 19952 sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1; in vigore dal 1° luglio 1996) vieta in generale la discriminazione basata sul sesso nel mondo professionale e in particolare, all’articolo 3, la discriminazione nell’ambito della retribuzione. Questo divieto è applicabile ai rapporti di lavoro di diritto pubblico e privato.
Una discriminazione salariale basata sul sesso è data se all’interno della medesima azienda le donne e gli uomini sono retribuiti diversamente per un lavoro uguale o di uguale valore, senza che il datore di lavoro possa addurre motivi oggettivi3. La LPar agevola l’applicazione del principio della parità salariale mediante il diritto di azione individuale (art. 5),
l’alleviamento dell’onere della prova (art. 6), il divieto di disdetta per ritorsione (art. 10) e il diritto di azione delle organizzazioni (art. 7).
Né la Cost. (art. 8 cpv. 3) né la LPar definiscono il concetto di salario. Per salario ai sensi del diritto costituzionale a un salario uguale tra i due sessi, il Tribunale federale intende tutti i compensi per il lavoro fornito da un lavoratore4. Sono compresi il salario di base vero e proprio (la retribuzione per il lavoro svolto) così come tutti gli elementi sociali dello stipendio come assegni familiari e per i figli, indennità di residenza, indennità di rincaro, gratifiche, bonus, ecc.5 Deve tuttavia sussistere uno stretto legame tra compenso e lavoro fornito6.
1.1.1.2 Statistica delle differenze salariali
Oltre trent’anni dopo essere stata sancita nella Cost., la parità salariale tra donna e uomo non è ancora stata realizzata. La differenza tra salari femminili e maschili si sta lentamente riducendo e, secondo la rilevazione della struttura dei salari (RSS), nel 2012 ammontava al 21,3 per cento nel settore privato (2008: 25 %, 2010: 23,6 %).7 A causa di modifiche apportate alla suddetta rilevazione nel 2012 (considerazione di nuove categorie professionali e sostituzione del livello di esigenze del posto con il livello di competenze associate alla professione), i risultati precedenti al 2012 non possono però essere direttamente confrontati con quelli successivi.
Nel settore pubblico la differenza tra i salari è minore rispetto a quello privato. Nel 2012 ammontava al 16,5 per cento in media.
1RS 101
2 RS 151.1
3 In merito ai motivi oggettivi cfr. n. 1.1.1.3
4 DTF 129 I 265; DTF 126 II 217 consid. 8a; DTF 109 Ib 81 consid. 4c.
5 Margrith Bigler-Eggenberger/Regula Kägi-Diener, St. Galler Kommentar (2014) zu Art. 8, n. marg. 125; Margrith Bigler- Eggenberger, Justitias Waage – wagemutige Justitia?; Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Gleichstellung von Frau und Mann, Basilea 2003, n. marg. 535; Georg Müller, Kommentar aBV, Basilea 1996, n. marg. 142 zu Art. 4.
6 Per questo motivo una rendita vedovile, p. es., non è compresa nel salario ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 terzo periodo Cost.; cfr. DTF 116 V 198 consid. 2a o DTF 109 1b 81 consid. 4c.
7 Per la RSS l’Ufficio federale di statistica (UST) riprende gli standard internazionali. Sono rilevate le seguenti componenti salariali: salario lordo in ottobre (incluse le prestazioni in natura), le parti di premi, della cifra d’affari o di commissi oni regolarmente versate, le indennità per il lavoro a turni, notturno e domenicale, 1/12 della tredicesima e 1/12 dei versamenti annuali straordinari. I risultati sono presentati sotto forma di salari mensili lordi standardizzati (conversione a un equivalente a tempo pieno di 41/3 settimane a 40 ore lavorative) oppure sotto forma di salari mensili netti (importi effettivamente versati, inclusa la retribuzione del lavoro straordinario).