Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 21 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.109.7.168486 / 2015/00002
4 Diritto Comparato
4.1 Unione europea
L’uguaglianza tra donne e uomini costituisce uno dei pilastri dell’Unione europea. Il principio della parità salariale, contenuto nei trattati dal 1957, è stato realizzato nella direttiva
2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego40. La direttiva mira a eliminare le discriminazioni dirette o indirette basate sul sesso da tutti gli elementi e le condizioni della remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro a cui è attribuito un valore uguale. In particolare, i sistemi di classificazione professionale eventualmente utilizzati per determinare le remunerazioni devono fondarsi sui medesimi criteri per donne e uomini ed essere strutturati in modo da escludere le discriminazioni basate sul sesso.
L’eliminazione della disparità salariale costituisce un obiettivo importante e prioritario della Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 della Commissione europea. A tal scopo la Commissione intende esaminare, in collaborazione con le parti sociali, le possibilità di migliorare la trasparenza in materia di salari nonché sostenere le iniziative a favore della parità salariale, come ad esempio i marchi di garanzia, le dichiarazioni d’impegno personale e i riconoscimenti per datori di lavoro esemplari.
In una sua raccomandazione del 4 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza41, la Commissione europea ha affermato che secondo Eurostat 2011 nell’UE le donne guadagnano ancora il 16,2 per cento in meno rispetto agli uomini42. Da questo deduce che continuano a sussistere disparità salariali basate sul sesso e che le donne sono vittime di disuguaglianze sul mercato del lavoro che le impediscono di mettere a frutto completamente il loro potenziale. La Commissione constata che anche se la discriminazione in materia di retribuzione per un lavoro identico è ormai rara, il principio dello stesso salario per un lavoro equivalente è stato realizzato poco efficacemente. Un motivo è che strutture retributive poco trasparenti e la mancanza di informazioni sull’importo dei salari dei lavoratori che svolgono un lavoro identico o equivalente rende difficile per le vittime di discriminazioni salariali ottenere l’applicazione del principio della parità. La Commissione raccomanda pertanto agli Stati membri di:
- incoraggiare i datori di lavoro a decidere misure volte a rendere trasparenti la composizio-
ne e la struttura dei salari nonché ad adottare provvedimenti mirati per promuovere la trasparenza in materia di salari;
- adottare misure atte a garantire che i datori di lavoro con almeno 50 impiegati informino
regolarmente i lavoratori, i loro rappresentanti e le parti sociali sulle retribuzioni medie classificate secondo il sesso e il gruppo di lavoratori o le posizioni;
- adottare misure per garantire che nelle aziende con almeno 250 impiegati siano condotti
audit con un’analisi della percentuale di donne e di uomini in ogni gruppo o posizione, con un’analisi del sistema utilizzato per valutare il tipo di lavoro e classificare le posizioni professionali e con indicazioni dettagliate sulle retribuzioni e sulle differenze salariali basate sul sesso. I risultati degli audit vanno messi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti sociali su richiesta.
La Commissione raccomanda infine agli Stati membri di precisare il concetto di «lavoro equivalente» nelle loro legislazioni. Il valore del lavoro va valutato e paragonato in base a criteri oggettivi quali i requisiti formativi e professionali, le qualifiche, la mole di lavoro e la responsabilità, il lavoro svolto e tipo di compiti assunti.
40 Per motivi di chiarezza questa direttiva è stata emanata come un unico testo che ripresenta e riassume le principali disposizioni in materia, con diversi sviluppi basati sulla giurisprudenza della Corte europea.
41 2014/124/EU, pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’UE dell08 marzo 2014 (L 69/112).
42 Secondo Eurostat, nel 2013 la differenza è aumentata al 16,4 %.