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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine

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Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediario finanziario;

b. gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1bis LRD.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a. agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD con sede o domicilio in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi esclusivamente all’estero;

b. agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD con sede o domicilio all’estero per conto dei quali persone concludono a titolo professionale operazioni nel quadro di un’attività ai sensi della presente ordinanza in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che possono essere vincolati giuridicamente da tali persone in siffatte operazioni;

c. ai commercianti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD, che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

2 La presente ordinanza non si applica agli intermediari finanziari con sede o domicilio all’estero attivi a livello transfrontaliero che dall’estero inviano persone in Svizzera per la conclusione di singole operazioni.

3 Non sono considerate intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD:

RS ..........

1 RS 955.0

2015–......