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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediario finanziario;
b. gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1bis LRD.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
a. agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD con sede o domicilio in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi esclusivamente all’estero;
b. agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD con sede o domicilio all’estero per conto dei quali persone concludono a titolo professionale operazioni nel quadro di un’attività ai sensi della presente ordinanza in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che possono essere vincolati giuridicamente da tali persone in siffatte operazioni;
c. ai commercianti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD, che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.
2 La presente ordinanza non si applica agli intermediari finanziari con sede o domicilio all’estero attivi a livello transfrontaliero che dall’estero inviano persone in Svizzera per la conclusione di singole operazioni.
3 Non sono considerate intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD:
RS ..........
1 RS 955.0
2015–......