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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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a. le transazioni finanziarie sospette;
b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che riciclino o tentino di riciclare denaro, che appartengano a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP o che favoriscano il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies CP;
c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che preparino, commettano o favoriscano reati per i quali si presume siano atti preparatori del riciclaggio di denaro, o per i quali si presume il concorso di un’organizzazione ai sensi della lettera b.
2 I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel GEWA sempre che ciò serva agli scopi di cui all’articolo 14.
Art. 20 Accesso al GEWA
Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo online:
a. i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione;
b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
Art. 21 e 22
Abrogati
Titolo prima dell’art. 23
Capitolo 5: Dati statistici, rapporto annuale e analisi
Art. 23 cpv. 2
2 L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e i risultati delle analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
Allegato 1 lett. A (Sottocategoria «dati di base») n. 1621
16. Incarto principale/secondario
17. Reato preliminare (in Svizzera o all’estero)
18. Paese del reato preliminare
19. Richiesta UIF (sì/no)
20. Parole chiave
21. PPE (sì/no)