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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine

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a. le transazioni finanziarie sospette;

b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che riciclino o tentino di riciclare denaro, che appartengano a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter CP o che favoriscano il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies CP;

c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che preparino, commettano o favoriscano reati per i quali si presume siano atti preparatori del riciclaggio di denaro, o per i quali si presume il concorso di un’organizzazione ai sensi della lettera b.

2 I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel GEWA sempre che ciò serva agli scopi di cui all’articolo 14.

Art. 20 Accesso al GEWA

Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo online:

a. i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione;

b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.

Art. 21 e 22

Abrogati

Titolo prima dell’art. 23

Capitolo 5: Dati statistici, rapporto annuale e analisi

Art. 23 cpv. 2

2 L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e i risultati delle analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Allegato 1 lett. A (Sottocategoria «dati di base») n. 1621

16. Incarto principale/secondario

17. Reato preliminare (in Svizzera o all’estero)

18. Paese del reato preliminare

19. Richiesta UIF (sì/no)

20. Parole chiave

21. PPE (sì/no)