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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 181a Disposizioni transitorie della modifica del [data della modifica
dell’ordinanza] relative all’art. 52 cpv. 2 CC, versione del 12 dicembre 20148
1 Le fondazioni ecclesiastiche che all’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 20149 del Codice civile10 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio vengono iscritte anche se l’atto di fondazione o l’estratto autenticato della disposizione a causa di morte non è più disponibile.
2 In tal caso l’organo superiore della fondazione deve confermare l’esistenza della fondazione ecclesiastica mediante un atto pubblico. L’atto pubblico deve contenere:
a. il nome della fondazione;
b. la sede e il domicilio legale della fondazione;
c. la data di costituzione della fondazione risultante dagli atti oppure, qualora la data non risultasse dagli atti, la data presunta di costituzione della fondazione;
d. l’indicazione nell’atto di fondazione, dalla quale risulta che il fondatore ha destinato il patrimonio a uno scopo di carattere ecclesiastico;
e. lo scopo della fondazione;
f. rimando ai documenti sui quali si fondano le indicazioni di cui alle lettere c– e;
g. gli organi della fondazione e il tipo di amministrazione;
h. i membri dell’organo superiore della fondazione;
i. le persone autorizzate a rappresentare.
2. Ordinanza del 25 agosto 200411 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ingresso
vista la legge del 10 ottobre 199712 sul riciclaggio di denaro (LRD) nonché la legge federale del 7 ottobre 199413 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC),
8 RU 2015 1389
9 RU 2015 1389
10 RS 210
11 RS 955.23
12 RS 955.0
13 RS 360