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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine

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cativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari.

2 Le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera e contengono per analogia almeno le indicazioni ai sensi del capoverso 1 lettere a, ce e h.

3 Le comunicazioni sono redatte sull’apposito modulo stilato dall’Ufficio di comunicazione.

4 I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione.

5 Su richiesta, l’intermediario finanziario consegna senza indugio all’Ufficio di comunicazione i documenti che permettono di seguire le tracce delle transazioni effettuate nel corso dell’analisi svolta dallo stesso Ufficio.

Art. 4 Registrazione

1 Le comunicazioni e le informazioni degli intermediari finanziari sono registrate nel GEWA con l’indicazione della data d’invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.

2 Se la comunicazione riguarda più controparti, l’Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d’affari separatamente.

3 L’Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comunicazione e indica il termine entro il quale deciderà se trasmettere la comunicazione a un’autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 5 LRD.

4 In caso di trasmissione o di comunicazione conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione indica il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.

Art. 7 cpv. 1, primo periodo e lett. d

1 L’Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità e agli uffici di cui all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:

d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione o la denuncia è sottoposto alla vigilanza della FINMA o della Commissione federale delle case da gioco.

Art. 9 cpv. 1

1 L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario sui passi intrapresi.

Art. 11

Abrogato