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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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3 L’attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un’attività commerciale.
Art. 6 Altre attività
1 Nella misura in cui sono esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettere eg LRD:
a. la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b. l’attività del consulente in materia di investimenti, qualora esegua singoli mandati di investimento;
c. la custodia di valori mobiliari;
d. l’attività di organo in seno a società di domicilio.
2 Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
Sezione 2: Attività a titolo professionale
Art. 7 Criteri generali
1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
a. in tal modo durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
b. durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione;
c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
2 Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.
3 L’attività per istituzioni e persone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale della stessa.
4 L’attività per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se durante un anno civile viene realizzato con essa un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi.