Progetto

Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Art. 12 cpv. 1

Abrogato

Art. 13 Autorità straniere

1 Sempre che ciò sia necessario all’ottenimento delle informazioni di cui ha bisogno, che non si tratti di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale e che la domanda di assistenza amministrativa sia motivata, l’Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali:

a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC;

b. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 30 LRD;

c. autorità che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 30 capoverso 4 LRD.

2 Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.

Art. 14 lett. b e f

L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione GEWA per:

b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;

f. elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.

Art. 15 lett. f e g

I dati memorizzati nel GEWA provengono da:

f. elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;

g. elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;

Art. 16 Dati trattati

1 Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel GEWA concernono: