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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell’articolo 216 del Codice delle obbligazioni.
Art. 16 Ricorso a terzi
Se ricorrono a un terzo per eseguire l’operazione e ricevere il prezzo di vendita in contanti, i commercianti sono tenuti a garantire l’osservanza degli obblighi di diligenza e di comunicazione ai sensi della sezione 2 del presente capitolo a prescindere dal loro rapporto giuridico con il terzo.
Sezione 2: Obblighi di diligenza e di comunicazione
Art. 17 Identificazione della controparte
1 È considerata controparte da identificare la persona che acquista la proprietà sul bene in qualità di compratore. Se nello svolgimento della compravendita la controparte è rappresentata, deve essere identificato anche il rappresentante.
2 Ai fini dell’identificazione della controparte e dell’eventuale rappresentante, il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:
a. cognome e nome;
b. indirizzo;
c. data di nascita; e
d. cittadinanza.
3 Se la controparte o il rappresentante proviene da uno Stato in cui l’utilizzo della data di nascita o dell’indirizzo non è usuale, l’esigenza di queste indicazioni decade.
4 L’identificazione della controparte avviene quando il commerciante
a. ottiene dalla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, specialmente il passaporto, la carta d’identità o la licenza di condurre;
b. verifica se il documento si riferisce alla stessa;
c. fa una copia del documento; e
d. sulla copia annota di aver preso visione dell’originale.
5 Se la controparte è rappresentata, deve essere identificato il rappresentante ai sensi del capoverso 4. In tal caso la controparte viene identificata nel modo seguente:
a. se è una persona fisica, il suo rappresentante deve presentare un documento ufficiale della controparte ai sensi del capoverso 4 lettera a in originale o in copia; il commerciante ne fa una copia;
b. se è una persona giuridica o una società di persone, il suo rappresentante deve fornire al commerciante la ditta e la sede della controparte.