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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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g. il leasing operativo;
h. gli impegni eventuali a favore di terzi;
i. i finanziamenti di transazioni commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte.
Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento
1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l’intermediario finanziario:
a. trasferisce valori finanziari liquidi a terzi su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;
b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;
c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.
2 Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso:
a. l’accettazione di denaro contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti; o
b. il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.
Art. 5 Attività commerciale
1 Si considera attività commerciale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:
a. l’acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari, come pure l’attività di cambio;
b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime;
d. il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento;
e. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.
2 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale solo se sottostà ad autorizzazione secondo la legge del 24 marzo 19952 sulle borse.