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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine

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g. il leasing operativo;

h. gli impegni eventuali a favore di terzi;

i. i finanziamenti di transazioni commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte.

Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l’intermediario finanziario:

a. trasferisce valori finanziari liquidi a terzi su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;

b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;

c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

2 Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso:

a. l’accettazione di denaro contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti; o

b. il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 5 Attività commerciale

1 Si considera attività commerciale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:

a. l’acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari, come pure l’attività di cambio;

b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;

c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime;

d. il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento;

e. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

2 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale solo se sottostà ad autorizzazione secondo la legge del 24 marzo 19952 sulle borse.

2 RS 954.1