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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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5 Sono considerate persone prossime:
a. i parenti e gli affini in linea diretta;
b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
c. le persone con le quali l’intermediario finanziario ha contratto matrimonio o vive in unione domestica registrata, indipendentemente da successive modifiche dello stato civile;
d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell’articolo 488 del Codice civile3.
Art. 8 Operazioni di credito
1 Le operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se:
a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e
b. viene concesso un volume di crediti che in un qualsiasi momento supera i 5 milioni di franchi.
2 Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.
3 Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un’altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l’esercizio a titolo professionale deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale.
Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori
Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, a meno che l’attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 20 000 franchi durante un anno civile.
Art. 10 Attività commerciale
Nel caso dell’attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l’utile lordo e non il ricavo lordo.
Art. 11 Passaggio a un’attività svolta a titolo professionale
1 Chiunque passa da un’attività di intermediario finanziario a titolo non professionale a una a titolo professionale deve:
3 RS 210