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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine

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a. le persone che esercitano le seguenti attività:

1. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c,

2. l’attività di incasso,

3. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale,

4. l’esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni,

5. la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo;

b. il personale ausiliario di intermediari finanziari autorizzati o affiliati a un or-

ganismo di autodisciplina (OAD) in Svizzera, nella misura in cui:

1. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,

2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l’articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,

3. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario,

4. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale,

5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e

6. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concernente l’osservanza delle presenti condizioni.

Capitolo 2: Intermediari finanziari

Sezione 1: Attività

Art. 3 Operazioni di credito

Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD in particolare:

a. l’assunzione di crediti;

b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti;

c. la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una parteci-

pazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;

d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di

lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito;

e. le relazioni di credito tra persone prossime (art. 7 cpv. 5);

f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro

negozio giuridico;