Progetto
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
a. le persone che esercitano le seguenti attività:
1. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c,
2. l’attività di incasso,
3. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale,
4. l’esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni,
5. la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo;
b. il personale ausiliario di intermediari finanziari autorizzati o affiliati a un or-
ganismo di autodisciplina (OAD) in Svizzera, nella misura in cui:
1. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l’articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,
3. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario,
4. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale,
5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e
6. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concernente l’osservanza delle presenti condizioni.
Capitolo 2: Intermediari finanziari
Sezione 1: Attività
Art. 3 Operazioni di credito
Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD in particolare:
a. l’assunzione di crediti;
b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti;
c. la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una parteci-
pazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;
d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di
lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito;
e. le relazioni di credito tra persone prossime (art. 7 cpv. 5);
f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro
negozio giuridico;