Progetto
Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
Art. 34 Calcolo del limite
(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)
1 Il limite viene calcolato in base al numero totale dei diritti di voto iscritti nel registro di commercio.
2 Per determinare il superamento del limite occorre considerare tutti i titoli di partecipazione di proprietà dell’acquirente o che conferiscono a quest’ultimo il diritto di voto in altro modo, indipendentemente dal fatto che i diritti di voto siano esercitabili o meno.
3 Non rientrano nel calcolo i diritti di voto il cui esercizio si basa esclusivamente su una procura a fini di rappresentanza a un'assemblea generale.
Art. 35 Oggetto dell'offerta obbligatoria
(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)
1 L'offerta obbligatoria si estende a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società mirata.
2 L'offerta deve comprendere anche i nuovi titoli di partecipazione emessi mediante derivati su titoli di partecipazione, se i diritti corrispondenti vengono esercitati prima della scadenza del termine suppletivo ai sensi dell'articolo 130 capoverso 2 LInFi.
Art. 36 Trasferimento all'acquirente dell'obbligo di presentare un'offerta
(Art. 136 cpv. 2, art. 160 LInFi)
Se il precedente avente diritto ai titoli di partecipazione era soggetto, conformemente alla disposizione transitoria dell'articolo 163 LInFi, all'obbligo di presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione in caso di superamento del limite del 50 per cento dei diritti di voto, quest'obbligo è trasferito all'acquirente di una partecipazione compresa tra il 33⅓ e il 50 per cento dei diritti di voto, se l'acquirente è esonerato secondo l'articolo 136 capoverso 2 LInFi dall'obbligo di presentare un'offerta.
Art. 37 Ristabilimento dell'obbligo di presentare un'offerta
(Art. 135 cpv. 4 LInFi)
Se una persona ha acquisito prima del 1° gennaio 1998 una partecipazione pari ad almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società e riduce tale partecipazione a meno del 50 per cento, dovrà presentare un'offerta secondo l'articolo 135 LInFi qualora in seguito superi nuovamente il limite del 50 per cento.
Art. 38 Offerta obbligatoria e condizioni
(Art. 135 cpv. 1 e 4, art. 136 cpv. 2 LInFi)
1 Fatti salvi importanti motivi, l'offerta obbligatoria deve essere incondizionata.
2 Importanti motivi sussistono in particolare se:
a. per l'acquisto è necessaria un'autorizzazione dell'autorità;