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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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1. l'acquisto,
2. l'alienazione,
3. il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (articolo 120 capoverso 3 LInFi),
4. l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15,
5. la modifica del capitale sociale,
6. la decisione di un tribunale o di un'autorità,
7. la motivazione di un'intesa comune,
6. la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
7. la modifica delle indicazioni dichiarate;
c. momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
d. momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferi-
mento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;
e. cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o
dell'alienante.
2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:
a. se la persona avente economicamente diritto non coincide con la persona le-
gittimata a esercitare il diritto di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi): nella dichiarazione dell'avente economicamente diritto e in quella della persona legittimata a esercitare il diritto di voto devono essere indicate le quote dei diritti di voto il cui esercizio è stato trasferito;
b. nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo
l'articolo 12: le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
c. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno
un numero di valore dei titoli (ISIN): questo numero;
d. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non
hanno un ISIN: l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:
1. l'identità dell'emittente,
2. il sottostante,
3. il rapporto di opzione,
4. il prezzo di esercizio,
5. il termine di esercizio,
6. le modalità di esercizio;
e. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso
3: l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 4 sono soddisfatti.