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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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1. l'acquisto,

2. l'alienazione,

3. il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (articolo 120 capoverso 3 LInFi),

4. l'esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15,

5. la modifica del capitale sociale,

6. la decisione di un tribunale o di un'autorità,

7. la motivazione di un'intesa comune,

6. la modifica nella composizione di un gruppo, oppure

7. la modifica delle indicazioni dichiarate;

c. momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;

d. momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferi-

mento non coincide con il momento (data) in cui sorge l'obbligo di comunicazione;

e. cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell'acquirente o

dell'alienante.

2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni:

a. se la persona avente economicamente diritto non coincide con la persona le-

gittimata a esercitare il diritto di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi): nella dichiarazione dell'avente economicamente diritto e in quella della persona legittimata a esercitare il diritto di voto devono essere indicate le quote dei diritti di voto il cui esercizio è stato trasferito;

b. nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo

l'articolo 12: le indicazioni di cui all'articolo 121 LInFi e all'articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;

c. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che hanno

un numero di valore dei titoli (ISIN): questo numero;

d. nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l'articolo 15 che non

hanno un ISIN: l'indicazione delle condizioni essenziali, quali:

1. l'identità dell'emittente,

2. il sottostante,

3. il rapporto di opzione,

4. il prezzo di esercizio,

5. il termine di esercizio,

6. le modalità di esercizio;

e. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l'articolo 18 capoverso

3: l'indicazione che i requisiti di cui all'articolo 18 capoverso 4 sono soddisfatti.