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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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2 Devono essere dichiarati l'acquisto o l'alienazione di derivati su titoli di partecipazione con consegna fisica o liquidazione in contanti, che conferiscono o possono conferire diritto di voto per i titoli di partecipazione. In ciò rientra:
a. l'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
b. la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
c. derivati su titoli di partecipazione negoziati fuori borsa, che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti.
3 Si presume che i derivati su titoli di partecipazione negoziati in borsa che prevedono una liquidazione in contanti, in definitiva non conferiscano o possano conferire diritti di voto fino a quando i diritti o le aspettative che essi conferiscono, sommati alle altre posizioni di acquisto elencate nell'articolo 14 capoverso 1 lettera a, abbiano raggiunto o superato il 15 per cento dei diritti di voto.
4 I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo i capoversi 2 e 3 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei limiti secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi.
Art. 16 Altri fatti da dichiarare
(Art. 120 cpv. 1 e 4, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Un obbligo di comunicazione sussiste in particolare anche se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite di cui all'articolo 120 capoverso 1 LInFi:
a. in seguito a un aumento, una riduzione o una ristrutturazione del capitale societario;
b. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione propri da parte di una società;
c. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni ai sensi dell'articolo 4 della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol); questi titoli devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dal commerciante di valori mobiliari per proprio conto;
d. soltanto in virtù della quota dei diritti di voto (esercitabili o no) rappresentati dalle azioni, a prescindere dal fatto che la quota totale dei diritti di voto, tenuto conto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 15, raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite;
e. in seguito a un trasferimento di titoli di partecipazione avvenuto in virtù della legge o di una decisione giudiziaria o amministrativa.
14 RS 951.31