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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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Capitolo 7: Collaborazione tra la FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e le borse

Art. 48

(Art. 122, art. 123 cpv. 1 e art. 137 LInFi, art. 39 cpv. 1 LFINMA)

1 La FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, nonché gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza delle borse si forniscono a vicenda – spontaneamente o su richiesta – tutte le informazioni e i documenti pertinenti e necessari a tali autorità e organi per adempiere i loro rispettivi compiti. In particolare, attuano un reciproco scambio di informazioni se hanno motivo di supporre l'esistenza di un'infrazione della legge su cui deve indagare l'autorità o l'organo competente.

2 Le autorità e gli organi interessati si attengono al segreto d'ufficio, professionale e d'affari e utilizzano le informazioni e i documenti pertinenti che hanno ricevuto esclusivamente per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 49 Diritto previgente: abrogazione e modifica

1 L'ordinanza FINMA del 25 ottobre 200820 sulle borse viene abrogata.

2 L'ordinanza FINMA del 30 agosto 201221 sull'insolvenza bancaria viene modificata come segue:

Art. 56 e 57

Abrogati

Art. 50 Pubblicità delle partecipazioni

1 Le dichiarazioni in materia di pubblicità delle partecipazioni effettuate secondo il diritto anteriore rimangono valide.

2 Le dichiarazioni relative a fatti che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere effettuate, facendone menzione all'atto della dichiarazione e della pubblicazione, entro il 1° luglio 2016 secondo il diritto anteriore.

3 Se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, un organo per la pubblicità non dispone di un’apposita piattaforma elettronica, dovrà dotarsi di tale piattaforma e metterla in esercizio entro il 1° gennaio 2017 al più tardi.

4 Fino alla messa in esercizio di una piattaforma elettronica per la pubblicazione di cui al capoverso 3, la società pubblica le dichiarazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono in-

20 RU 2008 6521

21 RS 952.05