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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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5 L'ufficio delle dichiarazioni emana un regolamento. Può chiedere un consono indennizzo per i compiti che deve adempiere su incarico della FINMA. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.

Capitolo 3: Operazioni in derivati OTC soggetti a compensazione

(Art. 101 LInFi)

Art. 6 Principio

1 La FINMA stabilisce quali derivati devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale e provvede alla loro pubblicazione.

2 A tal fine prende in considerazione se:

a. le condizioni contrattuali includono una documentazione giuridica consueta per il settore che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;

b. i processi operativi subiscono un trattamento automatizzato nella fase postnegoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti;

c. i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;

d. le dimensioni e la profondità del mercato per il prodotto in questione sono stabili nel tempo;

e. in caso di inadempienza di un partecipante di una controparte centrale, la dispersione sul mercato si mantiene sufficiente;

f. il numero e il valore delle transazioni già concluse sono sufficientemente elevati;

g. le informazioni necessarie per la determinazione del prezzo sono accessibili alle consuete condizioni di negoziazione;

h. sussiste un elevato rischio sistemico che le controparti, in caso di forti interdipendenze reciproche, non siano in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento e di consegna stabiliti contrattualmente.

Art. 7 Definizione dei derivati OTC soggetti a compensazione

1 Con l'autorizzazione di una controparte centrale svizzera o il riconoscimento di una controparte centrale estera, la FINMA stabilisce quali derivati compensati per il tramite della controparte centrale sono soggetti all'obbligo di compensazione. Nello stabilire l'obbligo di compensazione, la FINMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 7 capoverso 2 come pure degli standard internazionali.

2 La controparte centrale comunica alla FINMA gli altri derivati eventualmente compensati successivamente alla sua autorizzazione o al suo riconoscimento.

3 Se richiesto, essa dovrà fornire alla FINMA tutte le informazioni di cui essa necessita per stabilire i derivati soggetti a compensazione.