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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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a. l'acquirente non può controllare la società mirata, poiché un'altra persona o un gruppo dispone di una quota di voti superiore;

b. un membro di un gruppo organizzato secondo l'articolo 136 capoverso 1 lettera a LInFi supera il limite anche individualmente; o

c. l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente (art. 32), tale acquisto non rientra negli scopi principali della transazione e gli interessi degli azionisti della società mirata sono salvaguardati.

3 La concessione di deroghe può essere vincolata a condizioni; in particolare, all'acquirente possono essere imposti obblighi per il futuro.

4 Le condizioni di cui al capoverso 3 passano a un successore di diritto che acquista una partecipazione di almeno il 33⅓ per cento, anche se quest'ultimo è esonerato dall'obbligo di presentare un'offerta ai sensi dell'articolo 136 capoverso 2 LInFi.

Sezione 3: Determinazione del prezzo offerto

Art. 42 Corso in borsa

(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

1 Il prezzo offerto per ogni categoria di titoli di partecipazione della società mirata deve corrispondere almeno al corso in borsa.

2 Il corso in borsa di cui all'articolo 135 capoverso 2 lettera a LInFi corrisponde al corso medio, calcolato in funzione della ponderazione dei volumi, delle transazioni in borsa degli ultimi 60 giorni di borsa prima della pubblicazione dell'offerta o dell'annuncio preliminare.

3 Se durante questo periodo occorrono circostanze speciali, quali la ripartizione di dividendi o le transazioni di capitale, che influenzano considerevolmente il corso in borsa, esso va rettificato. Un organo di controllo secondo l'articolo 128 capoverso 1 LInFi deve confermare in un rapporto l'adeguatezza delle rettifiche e indicare le basi del calcolo.

4 Se i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell'offerta o dell'annuncio preliminare, un organo di controllo deve effettuare una stima dell'azienda. Il rapporto descrive i metodi e le basi di valutazione e giustifica se e in quale misura si debba fare riferimento al corso in borsa o al valore dell'azienda nel fissare il prezzo minimo.

Art. 43 Prezzo dell'acquisto anteriore

(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)

1 Il prezzo dell'acquisto anteriore secondo l'articolo 135 capoverso 2 lettera b LInFi corrisponde al prezzo più elevato pagato dall'acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell'offerta o dell'annuncio preliminare.

2 Il prezzo deve essere determinato separatamente per ogni categoria di titoli di partecipazione. La base per fissare il rapporto adeguato tra i prezzi di più categorie