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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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Capitolo 4: Corrispondenza e calcolo dei termini
Art. 8 Corrispondenza
(Art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Dichiarazioni trasmesse per telefax o per posta elettronica, nonché richieste concernenti la pubblicità delle partecipazioni e le offerte pubbliche di acquisto sono ammesse nella corrispondenza con la FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e gli organi per la pubblicità e sono riconosciute ai fini dell'osservanza dei termini.
2 In linea di principio, le raccomandazioni degli organi per la pubblicità vengono comunicate alle parti, ai richiedenti e alla FINMA per telefax o per posta elettronica.
3 Per i procedimenti amministrativi trova applicazione l'ordinanza del 18 giugno 201011 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi.
Art. 9 Calcolo dei termini
(Art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Se il termine è computato in giorni di borsa, esso decorre dal primo giorno di borsa successivo all'evento iniziale.
2 Se il termine è computato in settimane, esso scade il giorno dell'ultima settimana che, per il suo nome, corrisponde a quello in cui si è verificato l'evento iniziale oppure, se non è un giorno di borsa, il giorno di borsa successivo.
3 Se il termine è computato in mesi, esso scade il giorno dell'ultimo mese che, per il suo numero, corrisponde a quello in cui si è verificato l'evento iniziale oppure, in mancanza di un giorno corrispondente, l'ultimo giorno del mese. Se non è un giorno di borsa, il termine scade il giorno di borsa successivo.
4 Sono «giorni di borsa» i giorni in cui in Svizzera la relativa borsa è aperta alla negoziazione in conformità al calendario di negoziazione.
Capitolo 5: Pubblicità delle partecipazioni
Sezione 1: Obbligo di comunicazione
Art. 10 Principi
(Art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi. Se l'avente economicamente diritto non coincide con la persona legittimata a esercitare il diritto di voto, anche la persona che può esercitare autonomamente i diritti di voto legati ai titoli di partecipazione è soggetta all'obbligo di comunicazione.