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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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6 Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.

7 Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l'organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l'organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.

Art. 29 Indagini

(Art. 8, art. 123 cpv. 1, art. 124 LInFi)

La FINMA può ordinare agli organi per la pubblicità di svolgere indagini.

Capitolo 6: Obbligo di presentare un'offerta

Sezione 1: Offerta obbligatoria

Art. 30 Disposizioni applicabili

(Art. 135 cpv. 4 LInFi)

Oltre all'articolo 135 LInFi e alle disposizioni seguenti, l'offerta obbligatoria soggiace agli articoli 125-134, 136-141 e 152 LInFi nonché alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale e della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.

Art. 31 Principio

(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)

È soggetto all'obbligo di presentare un'offerta chiunque acquisti direttamente o indirettamente titoli di partecipazione superando in tal modo il limite legale o statutario di cui all'articolo 135 capoverso 1 LInFi (limite).

Art. 32 Acquisto indiretto

(Art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)

L'articolo 117 capoverso 5 e l'articolo 11 LInFi si applicano per analogia all'acquisto indiretto di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta.

Art. 33 Operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato

(Art. 135 cpv. 1 e 4, art. 136 cpv. 2 LInFi)

1 L'articolo 12 capoverso 1 si applica per analogia all'acquirente di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta che agisce d'intesa o come gruppo organizzato in vista del controllo della società mirata.

2 Un accordo di questo tipo sussiste in particolare nel caso di riunione di persone fisiche o giuridiche in un gruppo di società o di imprese attraverso la maggioranza di diritti di voto o di quote di capitale o attraverso un altro genere di controllo.