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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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2 Qualsiasi modifica dei dati dichiarati determina un nuovo obbligo di comunicazione.
Art. 17 Prestito di operazioni mobiliari e operazioni analoghe
(Art. 120 cpv. 1, art. 123 cpv. 1 LInFi)
Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.
Art. 18 Investimenti collettivi di capitale
(Art. 120 cpv. 1, art. 121 LInFi)
1 Gli obblighi di comunicazione secondo l'articolo 120 capoverso 1 LInFi relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la LICol15 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione16 (art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).
2 Per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione sono applicabili i seguenti principi:
a. gli obblighi di comunicazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite;
b. per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo;
c. nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo;
d. ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multicomparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.
3 Per gli investimenti collettivi di capitale esteri che non sono autorizzati per la distribuzione, la direzione del fondo o la società può adempiere l'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 2 nella misura in cui non è dipendente da un gruppo. L'indipendenza della direzione del fondo o della società presuppone:
a. l'indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società incaricate di esercitare il diritto di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
b. l'indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che:
15 RS 951.31
16 Poiché i titolari dell’autorizzazione sono precipuamente società, si rinuncia al pari trattamento linguistico.