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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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b. la descrizione del tipo di transazione (acquisto/vendita);

a. la denominazione esatta dei valori mobiliari o degli strumenti finanziari negoziati;

d. l'entità della transazione e precisamente il valore nominale per le obbligazioni e il numero di titoli o di contratti per gli altri valori mobiliari e strumenti finanziari;

e. il corso;

f. la data e l'ora precisa della transazione;

f. la data di valuta;

h. l'indicazione se si tratta di una transazione per conto proprio o per conto di clienti;

i. la designazione della controparte (membro di borsa, altro commerciante di valori mobiliari, cliente);

j. l'indicazione esatta della sede di negoziazione alla quale è ammesso il commercio del valore mobiliare;

k. un riferimento standardizzato nelle transazioni per conto di clienti, che permetta l'accertamento dell'avente economicamente diritto alla transazione;

Art. 4 Termine di dichiarazione

Le transazioni devono essere dichiarate entro i termini fissati dai regolamenti delle sedi di negoziazione alle quali è indirizzata la dichiarazione.

Art. 5 Destinatario della dichiarazione

1 Le transazioni in valori mobiliari devono essere dichiarate alla sede di negoziazione nella quale il valore mobiliare è ammesso al commercio.

2 Se in Svizzera un valore mobiliare è ammesso al commercio in più sedi di negoziazione autorizzate dalla FINMA, i commercianti di valori mobiliari soggetti all'obbligo di comunicazione possono scegliere la sede di negoziazione in cui adempiere l'obbligo di comunicazione.

3 Le chiusure in strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OBVM9 e dell’articolo 37 capoverso 2 OInFi10 devono essere comunicate alla sede di negoziazione in cui il sottostante è ammesso al commercio. Se lo strumento finanziario ha come sottostanti più valori mobiliari, dovrà essere dichiarato a una delle sedi di negoziazione in cui uno dei sottostanti è ammesso al commercio.

4 Nella loro organizzazione, le sedi di negoziazione prevedono un organo particolare (ufficio delle dichiarazioni) incaricato di ricevere ed elaborare le dichiarazioni.

9 RS 954.11

10 RS …, AS …