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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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2 Non sussiste alcun obbligo di comunicazione se:

a. un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il limite successivo sia raggiunto o superato;

b. un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il limite successivo sia raggiunto o superato;

c. nel corso di un solo giorno di borsa, temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite.

Art. 11 Acquisto e alienazione indiretti

(Art. 120 cpv. 5 LInFi)

Sono considerati acquisto indiretto o alienazione indiretta di una partecipazione segnatamente:

a. l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell'avente economicamente diritto;

b. l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;

c. l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.

Art. 12 Operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato

(Art. 120 cpv. 1, art. 121, art. 123 cpv. 1 LInFi)

1 Agisce d'intesa o come gruppo organizzato chi si accorda con terzi, mediante contratto o altre misure organizzative, in vista dell'acquisto o dell'alienazione di titoli di partecipazione o dell'esercizio di diritti di voto.

2 L'acquisto e l'alienazione tra persone associate che hanno dichiarato la loro partecipazione globale sono esclusi dall'obbligo di comunicazione.

3 Devono per contro essere dichiarate le modifiche nella composizione della cerchia di persone e nella natura dell'intesa o del gruppo.

Art. 13 Sorgere dell'obbligo di comunicazione

(Art. 120 cpv. 1, 3 e 4, art. 123 cpv. 1 LInFi)

1 L'obbligo di comunicazione giusta l'articolo 120 capoverso 1 LInFi sorge non appena sia costituito il diritto all'acquisto o all'alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall'esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. L'intenzione di acquisto o alienazione non origina l'obbligo di comunicazione, a condizione che non comporti obblighi giuridici.

2 Il sorgere dell'obbligo di comunicazione al momento della costituzione del negozio obbligatorio di cui al capoverso 1 e la conseguente separazione di avente economicamente diritto ed esercizio di voto non determinano né per l'acquirente né per