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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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3 In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull'acquirente o l'alienante diretto sia sull'avente economicamente diritto.

Art. 23 Indicazioni complementari

(Art. 123 cpv. 1 LInFi)

Per ogni dichiarazione deve essere indicata all'organo per la pubblicità e alla società la persona di contatto competente, fornendo il suo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

Art. 24 Adempimento dell'obbligo di comunicazione

(Art. 123 cpv. 1 LInFi)

1 La dichiarazione, scritta nell'apposito modulo fornito dall'organo per la pubblicità, deve pervenire alla società e al competente organo per la pubblicità entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell'obbligo di comunicazione.

2 La società deve pubblicare la dichiarazione entro due giorni di borsa dal ricevimento della dichiarazione.

3 In caso di operazioni in valori mobiliari propri, la società deve effettuare, entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell'obbligo di comunicazione, sia la dichiarazione al competente organo per la pubblicità che la sua pubblicazione.

Art. 25 Pubblicazione

(Art. 123 cpv. 1, art. 124 LInFi)

1 La società pubblica la dichiarazione secondo l'articolo 22 sull’apposita piattaforma elettronica gestita dal competente organo per la pubblicità. Deve segnalare la pubblicazione precedente della stessa persona soggetta all'obbligo di comunicazione.

2 Qualora una società ometta una pubblicazione o effettui una pubblicazione erronea o incompleta, gli organi per la pubblicità possono immediatamente pubblicare le informazioni prescritte e imputare alla società i costi originati dalla misura sostitutiva. Possono rendere pubblici i motivi della misura sostitutiva. La società deve essere preventivamente informata.

Art. 26 Deroghe e agevolazioni

(Art. 123 cpv. 1 e 2, art. 124 LInFi)

1 Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:

a. sono a breve scadenza;

b. non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o

c. sono vincolate a condizioni.

2 Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.