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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura del mercato finanziario, OInFi- FINMA)

del'

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visti l'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2015 sulle borse e il commercio di valori mobiliari1 (LBVM) e gli articoli 38, 39 capoverso 2, 101 capoversi 1 e 2, 123 e 135 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno

2015sull'infrastruttura finanziaria2 (LInFi),

ordina:

Capitolo 1: Obbligo di registrazione e di tenere un giornale

(Art. 38 LInFi, art. 15 LBVM)

Art. 1

1 I commercianti di valori mobiliari3 secondo la LBVM e i partecipanti4 ammessi a una sede di negoziazione registrano gli ordini soggetti all’obbligo di registrazione e le chiusure ai sensi dell’articolo 30 dell’ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse5 (OBVM) e dell’articolo 36 dell’ordinanza del ... sull’infrastruttura finanziaria6 (OInFi) in un giornale o in giornali parziali (giornale), indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari o gli strumenti finanziari siano negoziati o meno in una sede di negoziazione.

2 Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrati:

RS ...

1 RS 954.1

2RS ..., AS …

3Poiché i commercianti di valori mobiliari sono precipuamente persone giuridiche, si

rinuncia al pari trattamento linguistico.

4Poiché i partecipanti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari tratta-

mento linguistico.

5 RS 954.11

6 RS …, AS …