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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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3 Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.
Sezione 3: Sorveglianza
Art. 27 Organo per la pubblicità
(Art. 123, art. 124 LInFi)
1 Le borse prevedono nella loro organizzazione un organo particolare (organo per la pubblicità) competente per la sorveglianza dell'obbligo di comunicazione e di pubblicazione. Tale organo tratta inoltre le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26).
2 Se l'istituzione di tale organo è sproporzionata, questo compito può essere trasferito a un'altra borsa; l'accordo di collaborazione dev'essere sottoposto per approvazione alla FINMA.
3 Gli organi per la pubblicità informano regolarmente il pubblico sulla loro prassi. Possono emanare comunicazioni e regolamenti e pubblicare, mediante i canali idonei, le informazioni necessarie all'adempimento del loro mandato legale. Le raccomandazioni devono essere pubblicate, in linea di principio, in forma anonimizzata.
4 Per i compiti da svolgere su incarico della FINMA e per la trattazione delle richieste, gli organi per la pubblicità possono chiedere un consono indennizzo. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.
Art. 28 Procedura
(Art. 123, art. 124 LInFi)
1 Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 22.
2 L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
3 L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.
4 La FINMA emana una decisione se:
a. intende statuire essa stessa nella causa;
b. il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
c. l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
5 Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.