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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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di titoli di partecipazione di cui all'articolo 135 capoverso 3 LInFi è il prezzo più elevato corrisposto per un titolo di partecipazione rispetto al valore nominale.
3 I titoli di partecipazione della società mirata acquistati mediante permuta di valori mobiliari in occasione dell'acquisto anteriore devono essere computati al valore rilevato al momento della permuta.
4 Se con l'acquisto anteriore l'acquirente o l'alienante ha fornito, oltre alle prestazioni principali, anche altre prestazioni importanti, quali la concessione di garanzie o prestazioni in natura, il prezzo relativo all'acquisto anteriore viene aumentato o diminuito del valore di tali prestazioni.
5 Nel suo rapporto, l'organo di controllo (art. 128 LInFi) deve esaminare la valutazione dei titoli di partecipazione di cui al capoverso 3 e confermare l'adeguatezza dell'aumento o della diminuzione secondo il capoverso 4, esponendo il suo calcolo.
Art. 44 Acquisto anteriore indiretto
(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)
1 Se l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente ai sensi dell'articolo 32 in combinato disposto con l'articolo 11 lettera c, l'offerente deve pubblicare nel prospetto dell'offerta la quota del prezzo pagato corrispondente all'acquisto dei titoli di partecipazione della società mirata.
2 La valutazione della quota deve essere esaminata da un organo di controllo.
Art. 45 Pagamento del prezzo offerto
(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)
1 Il prezzo offerto può essere pagato in contanti o mediante permuta di valori mobiliari.
2 È ammesso il pagamento mediante permuta di valori mobiliari, purché sia offerta l'alternativa dell'intero pagamento in contanti.
Art. 46 Valutazione dei valori mobiliari
(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)
Per la determinazione del valore dei valori mobiliari offerti in permuta si applica l'articolo 42 capoversi 2–4.
Art. 47 Deroghe
(Art. 135 cpv. 2-4 LInFi)
Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere, in singoli casi, deroghe alle disposizioni della presente sezione (art. 40- 44).