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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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l'alienante un obbligo di comunicazione separato in conformità all'articolo 120 capoverso 3 LInFi.
3 In caso di trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto, l'obbligo di comunicazione sorge non appena è stato compiuto il negozio giuridico che costituisce il trasferimento dei diritti di voto.
4 Se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite in seguito all'aumento, alla riduzione o alla ristrutturazione del capitale societario, per le società con sede in Svizzera l'obbligo di comunicazione sorge con la relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Per le società con sede all'estero, i cui titoli di partecipazione sono, interamente o parzialmente, quotati principalmente in Svizzera, l'obbligo di comunicazione sorge al momento della pubblicazione in conformità all'articolo 53b capoverso 3 OBVM12.
Art. 14 Calcolo delle posizioni da dichiarare
(Art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un limite, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l'una dall'altra e dichiararle simultaneamente:
a. posizioni di acquisto:
1. azioni e quote analoghe ad azioni,
2. diritti di conversione e d'acquisto (art. 15 cpv. 2 lett. a),
3. diritti d'alienazione concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
4. altri derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2);
b. posizioni di vendita:
1. diritti d'alienazione (art. 15 cpv. 2 lett. a),
2. diritti di conversione e d'acquisto concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
3. derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2).
2 Per le società con sede in Svizzera, le posizioni da dichiarare devono essere calcolate in base al numero complessivo dei diritti di voto secondo l'iscrizione nel registro di commercio. Per le società con sede all'estero, ai fini del calcolo delle posizioni da dichiarare è determinante la pubblicazione secondo l'articolo 53b capoverso 3 OBVM13.
Art. 15 Derivati su titoli di partecipazione
(Art. 120 cpv. 1, 4 e 5, art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione con diritto di voto quotati o principalmente quotati in Svizzera.
12 RS 954.11
13 RS 954.11