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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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1. la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull'esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e
2. tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull'esercizio del diritto di voto.
4 Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
a. un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società;
b. una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui al capoverso 3 sono soddisfatti e rispettati.
5 Il gruppo deve comunicare al competente organo per la pubblicità qualsiasi modifica dell'elenco di cui al capoverso 4 lettera a.
6 Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
7 Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.
Art. 19 Banche e commercianti di valori mobiliari
(Art. 123 cpv. 2 LInFi)
1 Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e i commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che
a. detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
b. detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di pronti contro termine, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto;
c. detengono esclusivamente e per due giorni di borsa al massimo a fini di compensazione e regolamento.
2 Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l'intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell’emittente17 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.
Art. 20 Procedura di offerta pubblica di acquisto
(Art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Dal momento della pubblicazione dell'annuncio preliminare dell'offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell'offerta) fino alla
17 Poiché gli emittenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.