Progetto

Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

a. la denominazione esatta dei valori mobiliari e degli strumenti finanziari;

b. la data e l'ora precisa di ricevimento dell'ordine;

c. la designazione dell'ordinante;

d. la descrizione del tipo di transazione e di ordine;

e. l'entità dell'ordine.

3 Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati:

a. la data e l'ora precisa dell'esecuzione;

b. l'entità della transazione;

c. il corso realizzato o attribuito;

d. il luogo della transazione;

e. la designazione della controparte;

f. la data di valuta.

4 Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno all'obbligo di comunicazione secondo capitolo , gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in forma standardizzata, cosicché possano essere fornite all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), se essa le richiede, informazioni complete e tempestive.

5 Il campo di applicazione dell'obbligo di tenere un giornale nonché la forma e il contenuto del giornale vengono precisati in una circolare.

Capitolo 2: Obbligo di comunicazione

(Art. 39 LInFi, art. 15 LBVM)

Art. 2 Chiusure da dichiarare

1 I commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare al destinatario di cui all'articolo 5 le chiusure soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 31 OBVM7 e dell’articolo 37 OInFi8.

2 L'obbligo di comunicazione si estende alle transazioni per conto proprio e a quelle per conto di clienti.

Art. 3 Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:

a. la designazione del commerciante di valori mobiliari soggetto all'obbligo di comunicazione secondo la LBVM o di un partecipante ammesso a una sede di negoziazione;

7 RS 954.11

8 SR …, AS …