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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine
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a. la denominazione esatta dei valori mobiliari e degli strumenti finanziari;
b. la data e l'ora precisa di ricevimento dell'ordine;
c. la designazione dell'ordinante;
d. la descrizione del tipo di transazione e di ordine;
e. l'entità dell'ordine.
3 Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati:
a. la data e l'ora precisa dell'esecuzione;
b. l'entità della transazione;
c. il corso realizzato o attribuito;
d. il luogo della transazione;
e. la designazione della controparte;
f. la data di valuta.
4 Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno all'obbligo di comunicazione secondo capitolo , gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in forma standardizzata, cosicché possano essere fornite all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), se essa le richiede, informazioni complete e tempestive.
5 Il campo di applicazione dell'obbligo di tenere un giornale nonché la forma e il contenuto del giornale vengono precisati in una circolare.
Capitolo 2: Obbligo di comunicazione
(Art. 39 LInFi, art. 15 LBVM)
Art. 2 Chiusure da dichiarare
1 I commercianti di valori mobiliari secondo la LBVM e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare al destinatario di cui all'articolo 5 le chiusure soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 31 OBVM7 e dell’articolo 37 OInFi8.
2 L'obbligo di comunicazione si estende alle transazioni per conto proprio e a quelle per conto di clienti.
Art. 3 Contenuto della dichiarazione
La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a. la designazione del commerciante di valori mobiliari soggetto all'obbligo di comunicazione secondo la LBVM o di un partecipante ammesso a una sede di negoziazione;
7 RS 954.11
8 SR …, AS …