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Consultazione 2015/51: Ordinanza FINMA sull'infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA) · 21 pagine

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scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione di cui al capitolo 8 dell'ordinanza commissionale del 21 agosto 200818 sulle offerte pubbliche di acquisto:

a. l'offerente19;

b. persone che operano d'intesa con l'offerente o come gruppo organizzato;

c. persone secondo l'articolo 134 capoverso 1 LInFi, che detengono, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata o eventualmente di un'altra società, i cui titoli di partecipazione sono oggetto di scambio;

d. persone designate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto secondo l'articolo 134 capoverso 3 LInFi.

2 Una volta scaduto il termine suppletivo, le persone soggette all'obbligo di comunicazione che nel corso della procedura di offerta pubblica d'acquisto hanno effettuato un annuncio ai sensi del capoverso 1 devono notificare nuovamente le loro posizioni conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

3 I capoversi 1 e 2 non sono applicati al riscatto di titoli di partecipazione propri.

Art. 21 Decisione preliminare

(Art. 123 cpv. 3 LInFi)

1 In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.

2 L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.

Sezione 2: Dichiarazione e pubblicazione

Art. 22 Contenuto della dichiarazione

(Art. 123 cpv. 1 LInFi)

1La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:

a. quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del limite del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;

b. fattispecie originanti l'obbligo di comunicazione, quali:

18 RS 954.195.1

19 Poiché gli offerenti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.