Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

4.8 Art. 52a P-OSC (All’Ufficio federale di polizia)

Il Cantone di Zurigo è contrario alla norma proposta poiché ogni modifica dei dati di una persona viene comunicata da Infostar alla banca dati RIPOL. Tale operazione concerne anche dati di persone che non sono registrate in RIPOL. La base legale (art. 15 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione; RS 361) è insufficiente per una trasmissione dei dati così estesa. Per tali motivi occorre esaminare la necessità di una base legale.

Un consultato invece approva espressamente la norma facendo notare che essa consente di colmare una lacuna (TI).

4.9 Art. 57 P-OSC (Pubblicazione di fatti di stato civile)

4.9.1 Panoramica

Nove Cantoni e due organizzazioni approvano esplicitamente l’abrogazione (BL, BS, FR, NW, SG, SO, UR, VD, VS; CP, ASSC).

Anche i partiti la approvano esplicitamente (PLR, UDC).

All’opposto, i Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e Lucerna respingono l’abrogazione in toto, mentre i Cantoni di Ginevra e Ticino soltanto in parte. Inoltre tre organizzazioni si sono limitate nei loro pareri a respingere la modifica proposta (USC, vsi, VSBS). Anche l’USAM respinge il progetto.

4.9.2 Pareri in linea di massima favorevoli

Cinque consultati fanno notare che nel loro Cantone la pubblicazione non esiste più da tempo (BL, FR, VD; CP, ASSC). Per un consultato l’abrogazione va approvata: in effetti attualmente la notifica elettronica al registro cantonale degli abitanti può in qualche caso comportare una pubblicazione non gradita dal momento che l’auspicio di soprassedere alla pubblicazione dell’interessato non viene trasmesso a detto registro. Con la soppressione totale della pubblicazione tale problema non si pone più (BS).

Alcuni partecipanti alla consultazione motivano il consenso essenzialmente con l’assenza di un interesse pubblico preponderante che potrebbe giustificare un’ingerenza negli interessi privati delle persone interessate (FR, VD, VS; UCS). Altri ritengono inoltre che occorra rinunciare alla pubblicazione di fatti di stato civile per motivi inerenti alla protezione dei dati (BS, NW, VD; CP, UCS) e della personalità (SO, VS; ASSC). Un consultato infine rammenta che istituzioni parzialmente private come gli ospedali pubblicano tali dati. Di conseguenza non vi è più la necessità originaria di procedere alla pubblicazione direttamente a partire dai registri di stato civile (SO).

Secondo l’UCS, è necessario istituire un divieto anche a livello cantonale. Trova preoccupante che si possa procedere alla pubblicazione d’intesa con l’incaricato cantonale della protezione dei dati a partire dalle iscrizioni del registro del controllo degli abitanti, come evocato nel rapporto esplicativo. Da un canto, i quesiti che si pongono in materia di protezione dei dati sono gli stessi che parlano a favore dell’abrogazione dell’articolo 57 OSC; dall’altro i dati concernenti il decesso sono in parte disponibili soltanto qualche giorno se non qualche settimana dopo la morte e dunque dopo la cerimonia funebre. La decisione di pubblicare un annuncio mortuario deve rimanere di esclusiva competenza dei congiunti.