Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine

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4.9.3 Pareri contrari

a) Cantoni

Tre consultati disapprovano l’abrogazione e motivano il loro parere negativo invocando l’interesse del pubblico alla pubblicazione di fatti di stato civile (AG, AI, LU). Si teme inoltre che la soppressione non faccia altro che contribuire a un’ulteriore anonimizzazione della società e dunque a una progressiva assenza di trasparenza in un mondo globalizzato che si batte per maggiore sicurezza (FSPC). Un Cantone sottolinea che già attualmente la pubblicazione fondata sul diritto cantonale è possibile soltanto su richiesta e con il consenso delle persone interessate. Tale soluzione ha dato buona prova, motivo per cui respinge l’abrogazione dell’articolo 57 OSC (LU).

Tre Cantoni criticano in particolare (AG) o soltanto (GE, TI) l’abrogazione della pubblicazione dei decessi. I consultati sono del parere che l’opinione pubblica deve potersi informare sul decesso di una persona (popolazione di un Comune, persone con rapporti giuridici facenti capo al soggetto defunto, notai). Tali interessi pubblici prevalgono su quelli privati (AG, TI). Occorre inoltre considerare che alla protezione della personalità dei defunti si attribuisce meno peso che a quella delle persone in vita (TI).

Si propone inoltre di adempiere le esigenze in materia di protezione dei dati mediante disposizioni di consenso o di rifiuto (AG) o di accordare l’accesso a tali informazioni per il tramite dei Comuni di residenza (GE).

b) Organizzazioni di carattere commerciale

Tre organizzazioni si sono espresse unicamente in merito a tale punto. Infatti, come rappresentanti del mondo economico-commerciale ritengono che la pubblicazione di fatti di stato civile sia indispensabile dal profilo economico (USC, vsi, VSBS). Anche l’USAM è dello stesso parere.

L’USAM deplora l’affermazione avversa al mondo degli affari contenuta nel rapporto esplicativo. È improprio asserire che la pubblicazione di tali fatti accresca il rischio di creare «banche dati parallele» a scopo commerciale. Per tale motivo un’ingerenza nella sovranità dei Cantoni non si giustifica.

L’USC nonché il VSBS chiedono esplicitamente l’obbligo per i Cantoni di pubblicare i fatti di stato civile o almeno di mantenere l’articolo 57 OSC vigente. Deplorano che tutti i fatti di stato civile vengano trattati alla stessa stregua e non ne comprendono il motivo visto che, conformemente al diritto vigente, nel singolo caso è possibile opporvisi. Inoltre, secondo loro, il rapporto esplicativo non approfondisce a sufficienza la questione degli interessi privati alla pubblicazione dei fatti di stato civile.

Sostengono inoltre che la data di nascita è indispensabile per identificare una persona: diversamente dal cognome nel nuovo diritto in materia di cognome, essa non si modifica nel corso della vita e in numerosi casi consente agli interessati di evitare spiacevoli confusioni. Un notevole interesse generale esiste anche in materia di pubblicazione dei decessi. Colui che è coinvolto in un rapporto contrattuale non ancora giunto a termine o durevole deve assolutamente venire a conoscenza del decesso del partner commerciale. Da un canto occorre confrontarsi con un nuovo partner commerciale (comunione ereditaria), dall’altro il decesso interessa dei termini (per es. prescrizione dell’attestato di carenza di beni giusta l’art. 149a cpv. 1 LEF).

Infine, per motivare il mantenimento dell’articolo 57 OSC, si menziona la circostanza che i Cantoni possono continuare a pubblicare singoli fatti di stato civile anche dopo la sua abrogazione fondandosi come sinora sul diritto cantonale: se, come sostenuto nel rapporto esplicativo, la