Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine

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polizia. L’articolo 15b capoverso 1 lettera c P-OSC va pertanto riformulato. Dall’altro, il Cantone di Obvaldo vorrebbe poter rilevare con un’identità supplementare le persone da proteggere secondo il diritto cantonale. Secondo tale interpellato le autorità cantonali andrebbero autorizzate a inoltrare pertinenti richieste all’Ufficio federale di polizia.

Il Cantone di Friburgo e di Vaud sottolineano che le modalità vanno strutturate in modo tale da garantire il mantenimento assoluto e affidabile del segreto in merito ai dati dai quali dipende la sicurezza di una persona. A tale proposito il Cantone di Zugo chiede che si presti particolare attenzione all’impatto che l’inserimento di tali dati in altri sistemi potrebbe comportare. Il Cantone di Ginevra dal canto suo vorrebbe disciplinare a livello di ordinanza chi del SIS o dell’autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile designa gli ufficiali dello stato civile che rilevano l’identità supplementare nel registro dello stato civile.

Diversi consultati auspicano che la disposizione sulla protezione extraprocessuale dei testimoni venga concretizzata a livello di ordinanza o all’interno di direttive amministrative. In particolare sono stati menzionati gli elementi illustrati a seguire.

4.3.3 Applicazione di un contrassegno all’identità supplementare e comunicazione dei dati

Alcuni partecipanti criticano che non sia stato regolato il nesso tra identità fittizia e identità reale.

Da un canto i Cantoni di Berna e di Zurigo nonché la CSC, chiedono che le persone con più di un’identità vengano contrassegnate nel registro dello stato civile (BE, ZH; CSC). In casi speciali tale collegamento deve essere visibile anche per terzi, ad esempio notai in occasione di una successione (BE; CSC). Due consultati rilevano esplicitamente la necessità di allestire istruzioni e direttive supplementari in merito (BE; CSC). Occorre ad esempio regolare come procedere in caso di un decesso o di una successione (BE, VS; CSC). Va inoltre definito in modo preciso in quali casi divulgare l’identità reale e in quali quella supplementare. Ci si chiede pure come trattare le richieste dei servizi sociali nell’ambito dell’assistenza fra parenti o delle assicurazioni sociali (BE; CSC).

Dall’altro, vi sono due partecipanti che, per motivi di sicurezza, chiedono di non creare alcun collegamento tra l’identità fittizia e la persona reale in Infostar (CP, UCS).

Il Cantone di Zugo domanda se, nel caso dell’inserimento dei dati in altri sistemi (RIPOL, VO-STRA, ISA, ZAS ecc.), la responsabilità della comunicazione dei dati non debba essere assunta dall’UFG. Il CP esige che la diffusione dei dati sia ristretta al minimo necessario.

4.3.4 Cancellazione dell’identità fittizia

Alcuni consultati fanno notare che non è stata prevista alcuna disposizione per il caso in cui l’identità fittizia non sia più necessaria (BE, BL, GR; CP). Viene sottolineato che la cancellazione definitiva di una persona dal registro dello stato civile in linea di principio non è stata prevista (BS). Occorre pure tenere conto che le identità fittizie non si fondano su documenti o registri di famiglia. Vi è dunque il rischio di una cancellazione accidentale nel corso di una procedura di rettificazione (ZG). Al fine di evitare una cancellazione accidentale, è necessario che le identità supplementari siano munite di un blocco della divulgazione dei dati (BE, ZG; CSC). Inoltre rimane insoluta la questione di cosa avvenga con i dati iscritti negli altri registri nel caso in cui si ponga fine all’identità fittizia (ZG).