Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine
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4.3.5 Escludere il pericolo di abusi
Due Cantoni e un’organizzazione sottolineano esplicitamente che occorre escludere assolutamente qualsiasi abuso con l’identità supplementare; va evitato che una persona possa continuare a utilizzare un’identità fittizia sottraendosi così ai suoi obblighi civili, penali e amministrativi (CP, USAM). A tal fine le identità fittizie vanno adeguatamente contrassegnate (ZH).
4.4 Art. 23 cpv. 2 lett. c OSC (nessuna modifica prevista nel progetto)
Il Cantone di Zugo chiede che l’articolo 23 capoverso 2 lettera c dell’attuale ordinanza sullo stato civile venga riformulato. Invece «del Cantone di nascita, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b» il tenore dovrebbe essere «del Cantone in cui è stata effettuata l’ultima documentazione, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b».
Esso motiva la sua richiesta rilevando che con la conclusione del rilevamento retroattivo sistematico e con la documentazione degli eventi sempre più cittadini stranieri senza collegamento con cittadini svizzeri vengono iscritti nel registro dello stato civile svizzero. Dal momento che anche questi dati personali soggiacciono all’obbligo dell’aggiornamento, i conflitti di competenza negativi tra le autorità di vigilanza cantonali sono sempre più frequenti. Modificando l’articolo 23 capoverso 2 lettera c OSC sarebbe possibile eliminare tale conflitto per quel che concerne il principio della completezza dei registri.
4.5 Art. 34 cpv. b e bbis P-OSC
4.5.1 Panoramica
Cinque Cantoni sono nel complesso favorevoli ma sollevano quesiti o formulano delle osservazioni (AG, AR, GR, NW, ZG).
4.5.2 Osservazioni pervenute
La normativa viene accolta positivamente con la motivazione che stabilire un ordine di priorità consente di creare maggiore chiarezza su chi sia tenuto ad annunciare la nascita (AR, GR, NW) e agevola l’applicazione dell’articolo 91 OSC (decisione di multa in caso di violazione degli obblighi di notificazione). Tuttavia, sottolinea uno degli interpellati, soltanto a condizione che la prima persona dell’elenco sia passibile di pena in caso di violazione dell’obbligo di notificazione, altrimenti il rapporto tra le persone e le autorità sottoposte all’obbligo di notificazione rimane ambiguo (AR).
Dal momento che nella pratica è molto difficile e laborioso determinare l’ordine di priorità tra le persone tenute alla notificazione, il Cantone di Appenzello Esterno auspica che la Confederazione approfondisca se sia possibile rinunciare completamente all’articolo 91 OSC o almeno alla fattispecie commessa per negligenza.
Il Cantone di Argovia ritiene tuttavia corretto che sia la madre a essere l’ultima persona a dover notificare la nascita poiché sovente, in caso di parti a domicilio, il personale medico presente omette di notificare la nascita.
Alcuni consultati deplorano che la notificazione della morte non sia disciplinata in modo analogo (AR, GR, NW, ZG). Se si intende chiarire tale questione nel caso della notificazione della nascita, occorre per coerenza stabilire un ordine anche nel caso della notificazione della morte