Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine

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4.18 Art. 98 cpv. 7 P-OSC

Due Cantoni e due organizzazioni (GR, ZG; ASSC, CSC) rifiutano tale disposizione. Essi auspicano lo stralcio definitivo della disposizione poiché respingono l’idea di qualificare i vecchi registri di stato civile come «archivi» (si veda n. 4.2). Inoltre secondo il Cantone dei Grigioni ci si può chiedere in che misura l’articolo 9 CC (maggiore forza probatoria dei registri pubblici) si applichi ancora ai vecchi registri se non vi è l’obbligo di aggiornarli. Il Cantone di Zugo ripete che la Svizzera è tenuta a rilasciare estratti plurilingui di atti dello stato civile e che siffatti estratti vengono ancora richiesti con regolarità all’estero. Inoltre fa notare che se non è più possibile iscrivere annotazioni a margine non si dovrebbe neppure più poter procedere a rettificazioni. In alternativa il Cantone di Zugo ripropone nuovamente di rendere più agevole l’accesso ai registri e di semplificare la divulgazione dei dati personali ai privati. Menziona a tal proposito un diritto di consultazione che esisteva fino al 2004 nell’ordinanza sullo stato civile.

Altri Cantoni nonché un’organizzazione (BE, NW, ZH; UCS) sono sostanzialmente d’accordo con quanto proposto, deplorano però che si tratti di una formulazione potestativa.

Il Cantone di Berna a tale proposito constata che il progetto lascia all’ufficiale dello stato civile la scelta se iscrivere o meno un’annotazione a margine. Al fine di evitare pratiche divergenti è necessaria una formulazione assoluta.

I Cantoni di Nidvaldo e di Zurigo come pure l’UCS auspicano che venga garantita l’uniformità della documentazione. Essi chiedono perciò il divieto di iscrivere annotazioni a margine. Il Cantone dei Grigioni invece postula un obbligo di iscrivere annotazioni a margine.

Il Cantone del Vallese approva che il tenore proposto consenta ancora le annotazioni a margine. Rileva anche che le autorità vallesane hanno proseguito sino a oggi ad aggiornare i registri. Tuttavia è del parere che occorra adeguare il rapporto esplicativo nella versione in lingua tedesca: invece di «dürfen nicht geändert» occorre inserire «müssen nicht geändert».

5. Valutazione delle singole modifiche dell’OESC

5.1 Art. 13 cpv. 1 lett. c P-OESC

Nessuna osservazione.

5.2 Allegato I: n. I 9.4 P-OESC (abrogato)

Nessuna osservazione.

5.3 Allegato I: n. I.3.4 e 9.4 P-OESC (abrogato)

5.1.1 Pareri favorevoli

Diversi interpellati approvano esplicitamente l’abrogazione definitiva dell’emolumento e in particolare la motivazione di tale proposta (BS, GE, LU; CP, USAM). Tuttavia i Cantoni di Basilea-Città e di Lucerna evidenziano anche la notevole perdita che ne deriva.