Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine
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pubblicazione di fatti dio stato civile cela rischi tanto gravi, andrebbe vietata anche a livello cantonale. Se però la pubblicazione è consentita fondandosi sul diritto cantonale, dovrebbe esserlo anche a livello di legislazione federale.
Un’organizzazione si riferisce unicamente alla pubblicazione dei decessi (VSBS). Gli artigiani che esercitano un’attività nell’ambito dell’arte funeraria devono poter contare sulla pubblicazione dei decessi poiché, in caso contrario, non sono in grado di fornire un’offerta personale. Inoltre i principi etici applicati ai contatti con i parenti del defunto sono parte integrante delle regole deontologiche della professione e vengono rispettati. Senza la possibilità di sottoporre un’offerta personale, le piccole imprese attive nel taglio della pietra non sarebbero in grado di sopravvivere e la vendita di monumenti funerari passerebbe in mano alle imprese industriali che si riforniscono prevalentemente all’estero. In questo caso l’origine delle pietre è sconosciuta e sovente per l’estrazione della materia prima vengono impiegati anche minori. Si potrebbe dunque adottare una soluzione alternativa che preveda la notifica dei decessi unicamente al VSBS.
4.10 Art. 84 cpv. 1, 2 e 5, 85 cpv. 2 e 3, 86 cpv. 2 nonché 96 cpv. 2 P-OSC
Quattro Cantoni e due organizzazioni approvano esplicitamente le modifiche previste in materia di vigilanza (BS, FR, GE, VD; CP, USAM). Il mutamento nell’ambito della competenza formale è accolto favorevolmente poiché, per due Cantoni, l’UFSC è un ufficio specializzato con maggiore esperienza sia per quanto concerne la prassi sia nell’ambito della collaborazione con le autorità dello stato civile rispetto al DFGP (BS, FR). Altri due Cantoni consultati sono del parere che la disposizione si giustifichi anche perché l’UFSC, nell’ambito del suo mandato di vigilanza, non emana decisioni di carattere politico e prende le sue decisioni come gli altri uffici preposti ai registri pubblici (FR, VD). Inoltre, già oggi l’UFSC esercita gran parte della sua attività di vigilanza sulla base di una delega (VD; CP, USAM). Un Cantone auspica che le ispezioni dell’UFSC non vengano compiute soltanto a seconda dei bisogni bensì regolarmente (GE).
4.11 Art. 90 cpv. 1 e 2 P-OSC
4.11.1 Approvazione
L’unificazione del termine di ricorso è accolto con esplicito favore da un Cantone e da un’organizzazione (LU; ASSC).
4.11.1 Rifiuto
Sette Cantoni e un’organizzazione respingono la proposta (NW, OW, SG, SH, TG, ZG, ZH; CSC).
L’unificazione viene respinta con le motivazioni seguenti:
Per due Cantoni la necessità di unificare a livello nazionale il termine di ricorso non è comprovata (NW, ZH). Un altro consultato evidenzia che i termini attuali previsti dai Cantoni sono adeguati e non sono mai emerse carenze in tale ambito (TG). Le decisioni degli ufficiali dello stato civile e le decisioni su ricorso concernono prevalentemente la documentazione nel registro dello stato civile. È dunque auspicabile che acquisiscano validità giuridica il più rapidamente possibile (SG).
Due Cantoni e un’organizzazione sono del parere che la Confederazione non sia competente in materia di diritto procedurale dinanzi alle autorità cantonali e comunali (SG, ZH; CSC). L’unificazione prevista costituisce pertanto un’ingerenza nella sovranità cantonale. Sempreché la