Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine

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Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura è retta dal diritto cantonale (art. 89 cpv. 1 OSC). La Confederazione deve dunque disciplinare la procedura in modo esaustivo o lasciare ai Cantoni la sovranità in materia (OW).

Inoltre le modifiche puntuali della procedura non sono efficaci e costringono i Cantoni ad effettuare numerosi e inutili adeguamenti legislativi (OW).

Altri due partecipanti rilevano che il rinvio al diritto in materia di registro di commercio non è pertinente (SH, TG). L’entrata in vigore dell’ordinanza sul registro di commercio si prefiggeva di istituire in ogni Cantone un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso riducendo in tal modo l’iter ricorsuale, cosa che la revisione dell’OSC non prevede (TG).

Un Cantone fa notare che se effettivamente si vuole un’unificazione dei termini, l’entrata in vigore di tale disposizione va fissata in modo da lasciare sufficiente tempo ai Cantoni per adeguare la loro legislazione (SG).

In caso di eventuale armonizzazione, un Cantone chiede che il tenore dei due capoversi venga adeguato in analogia alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA): le decisioni degli ufficiali dello stato civile possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (…) con ricorso all’autorità di vigilanza.

4.12 Art. 92a cpv. 1 OSC (nessuna modifica prevista dal progetto)

Un partecipante critica che i termini dell’articolo 92a capoverso 1 lettera a–c non vengano adeguati. Tali termini sono stati fissati nel 2010, motivo per cui occorre tenere conto del tempo trascorso da allora. La persona più anziana della Svizzera è deceduta nel 2015 a 111 anni, l’adeguamento dei termini, secondo il consultato, non cagiona dunque alcun pregiudizio. Inoltre si apprendono più dettagli sulle persone molto anziane che vivono tra di noi quando vengono festeggiate in una trasmissione radiofonica che consultando il registro dello stato civile. L’interpellato conclude che i termini vanno posticipati di 5 anni (Clerc).

4.13 Art. 92a cpv. 1bis P-OSC

Nessuna osservazione.

4.14 92b cpv. 1bis P-OSC

Nessuna osservazione

4.15 Art. 92c cpv. 1 e 1bis P-OSC

4.15.1 Pareri favorevoli

Quattro Cantoni approvano esplicitamente la fissazione del termine per salvaguardare i registri delle famiglie, visto che tale procedura non avrebbe potuto essere portata a termine entro la scadenza attualmente prevista (GE, GR, SO, TI). Tuttavia nel contempo i Cantoni dei Grigioni e di Soletta rilevano che il termine proposto costituisce comunque una sfida.

I Cantoni di Vaud e del Vallese accolgono con esplicito favore la possibilità di salvaguardare i dati con tecniche digitali. Le tecniche digitali di conservazione facilitano l’accesso e l’elaborazione dei dati (VD).