Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 20 pagine
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5.1.2 Rimandare la soppressione dell’emolumento
Alcuni partecipanti (BL, FR; PLR; ASSC, UCS) condividono sostanzialmente il principio della soppressione, auspicano tuttavia che coincida con la fine del rilevamento retroattivo. Infatti finché quest’ultimo non è stato portato a termine, occorre procedere a dei controlli.
5.1.3 Pareri critici
Tutti gli interpellati che si sono espressi in merito concordano esplicitamente con il fatto che, una volta terminato il rilevamento retroattivo, per motivi tecnici non sarà più possibile richiedere l’emolumento ai cittadini.
Tuttavia viene criticato che tale emolumento sia semplicemente soppresso.
Il Cantone di Berna e la CSC rilevano che i Cantoni e i Comuni hanno dovuto mettere a disposizione risorse personali non indifferenti per il rilevamento retroattivo. Tali spese non sono per nulla state coperte dall’emolumento che oggi si vuole stralciare: rapportato al numero dei luoghi di attinenza il Cantone di Berna è uno dei Cantoni che conta più cittadini in Svizzera. Alle entrate risultanti dagli emolumenti, che possono essere quantificate in mezzo milione di franchi circa all’anno, si contrappone un dispendio in termini di personale di diversi milioni di franchi, che a livello nazionale, secondo la CSC, è quantificabile in più di 90 milioni di franchi. Dette spese sono compensate soltanto in minima parte dalle entrate derivanti dall’emolumento. Anche se il Cantone di Berna e la CSC ammettono che una volta terminato il rilevamento retroattivo l’emolumento non si giustifica più, rilevano comunque che i Cantoni subiscono una chiara perdita per spese comprovate. Chiedono pertanto che venga esaminata la riscossione di altri emolumenti.
Tale richiesta è condivisa da altri sei Cantoni e due ulteriori organizzazioni (AG, SO, TI, VS, ZG, ZH; CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, ASSC). Da un canto le entrate che vengono a mancare vanno compensate secondo il principio della copertura dei costi e dell’equivalenza (SO); dall’altro occorre tenere conto del fatto che gli emolumenti esistenti non coprono i costi (AG, BE). Una necessità di adeguamento sussiste in particolare per quanto concerne i processi complessi come il riconoscimento del figlio o la preparazione del matrimonio e dell’unione registrata (AG; CSC) nonché delle documentazioni complicate della dichiarazione del nuovo nome e quelle in materia di protezione dei minori e degli adulti (SO; ASSC). Inoltre occorre considerare che l’iscrizione di una persona straniera nel registro dello stato civile e l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale non solo è laborioso e richiede molto tempo, ma necessita anche di approfondite conoscenze specialistiche (ASSC). In generale i legami sempre più internazionali generano anche maggiore lavoro (CSC). In tale contesto il Cantone di Berna e di Zugo, la CSC e la Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, criticano il fatto che determinati processi non possono venir addebitati secondo il principio della causalità. Così, ad esempio, la dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale al momento della nascita, la preparazione del matrimonio o la fase preliminare di una procedura sono gratuite sebbene a volte occorrano accertamenti laboriosi che richiedono approfondite conoscenze specifiche in materia di conflitti di legge e di diritto del cognome.
A proposito della dichiarazione di assoggettamento del cognome al diritto nazionale, il Cantone di Zugo rileva inoltre che proprio nel caso delle nascite occorre accertare preliminarmente la questione della cittadinanza del bambino e se una persona ricada sotto la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.
Il Cantone Ticino ritiene che occorra prendere misure in particolare nell’ambito del riconoscimento in Svizzera di decisioni giudiziarie e amministrative pronunciate all’estero (art. 32 LDIP)