Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine

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Custodia prescolastica e parascolastica: orari di lavoro irregolari, flessibili e atipici

Al giorno d'oggi il lavoro è più flessibile e presenta modalità e orari molto vari. Non è raro trovarsi di fronte, ad esempio, a orari irregolari, lavoro su chiamata, contratti a tempo determinato o lavoro temporaneo. Tuttavia, nella maggior parte delle strutture di custodia, sia prescolastica che parascolastica, i posti sono occupati in modo regolare e fisso, per esempio sempre negli stessi giorni. Cambiare giorno di custodia o aggiungere un periodo supplementare costituisce quindi un problema. Solo una minoranza delle strutture offre posti di custodia da occupare in modo irregolare e talvolta solo per un numero limitato di bambini. Alcuni datori di lavoro rispondono a questo bisogno specifico proponendo un'offerta adeguata, come succede ad esempio in determinati ospedali. Occorrerebbe poter aumentare la quantità di tali posti.

Va infine rilevato che alcuni settori professionali sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in particolare nei settori sanitario e industriale. In questi casi, ad esempio, un genitore che lavora a turni non può trovare un'offerta adeguata per suo figlio prima delle 6 di mattina, fino alle 21, la notte o il fine settimana. Un'offerta di questo tipo è praticamente inesistente in Svizzera.

Vi sono altre possibilità interessanti per rispondere ai bisogni dei genitori costretti a trovare rapidamente un posto di custodia per i figli, per esempio a causa dell'improvvisa necessità di riprendere il lavoro, di corsi o stage organizzati dall'assicurazione contro la disoccupazione, della sopravvenuta mancanza del sistema di custodia, di problemi di salute di uno dei genitori, di una situazione familiare difficile ecc. Attualmente sono pochissimi gli asili nido cosiddetti "di emergenza" o le opportunità di custodia in famiglie diurne che consentono ai genitori di lasciare in custodia i propri figli per un periodo determinato finché non avranno trovato una soluzione a lungo termine. Tali offerte potrebbero essere sviluppate su scala più ampia.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Modifica della legge federale: introduzione di due nuovi tipi di aiuti finanziari

Per raggiungere gli obiettivi descritti in precedenza, occorre completare la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia con due nuovi tipi di aiuti finanziari di durata limitata a cinque anni. Vanno dunque previsti aiuti finanziari, da un lato per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia e, dall'altro, per progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi di custodia ai bisogni dei genitori. Questo richiede un adeguamento della descrizione dello scopo della legge e l'introduzione di una nuova sezione che disciplini le condizioni per i due nuovi tipi di aiuti finanziari. Di seguito sono esposti sinteticamente i punti principali e i presupposti di tali aiuti15.

Con gli aiuti finanziari per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia, la Confederazione intende creare incentivi per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori che esercitano un'attività lucrativa o seguono una formazione promuovendo una maggiore partecipazione ad essi da parte dei Cantoni e dei Comuni. Per raggiungere questo obiettivo è disposta a coprire, per un lasso di tempo limitato, una parte dei costi supplementari che i Cantoni e i Comuni, eventualmente con il coinvolgimento dei datori di lavoro, si assumeranno in questo settore. La somma complessiva dei sussidi versati dai Cantoni e dai Comuni e degli eventuali contributi dei datori di lavoro dovrà essere aumentata, ma nella revisione di legge non è specificato in che modo. Va tuttavia garantito il finanziamento a lungo termine. Gli aiuti finanziari saranno versati esclusivamente ai Cantoni, in misura notevolmente decrescente su un periodo di tre anni. Una volta scaduto il periodo previsto per la partecipazione della Confederazione, i Cantoni e i Comuni torneranno ad essere gli unici responsabili in materia. I Cantoni potranno beneficiare degli aiuti finanziari una sola volta nel periodo di validità della legge16.

15 Le singole disposizioni di legge sono illustrate dettagliatamente nel n. 2.

16 Per maggiori informazioni, si veda anche n. 2, commenti all'articolo 3a.