Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/77: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 36 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 La politica familiare in Svizzera
La politica familiare comprende tutte le misure e le disposizioni volte a sostenere e promuovere la famiglia. In Svizzera la competenza in materia di politica familiare spetta principalmente ai Cantoni e ai Comuni. Il Parlamento aveva elaborato un nuovo articolo costituzionale1 che avrebbe conferito alla Confederazione maggiori competenze in questo settore. In virtù di questo articolo, la Confederazione sarebbe stata legittimata, tra l'altro, ad emanare prescrizioni concernenti la conciliabilità tra famiglia e lavoro, se gli sforzi profusi dai Cantoni o da terzi operanti in questo settore non fossero stati sufficienti. Dal canto loro, i Cantoni sarebbero stati tenuti in particolare ad approntare un'offerta di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche adeguata ai bisogni. Questo nuovo articolo costituzionale è però stato respinto dalla maggioranza dei Cantoni nella votazione popolare del 3 marzo 20132. Pertanto, la promozione della compatibilità tra famiglia e lavoro o formazione resta principalmente di competenza cantonale e comunale.
Giusta l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale3 (Cost.), la Confederazione può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. Basandosi su questa disposizione, essa ha adottato diverse misure, la maggior parte delle quali si prefigge di ridurre l'onere finanziario a carico delle famiglie e rafforzare la vita familiare. Tra queste vanno menzionate in particolare l'introduzione dell'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità, la fissazione di importi minimi a livello nazionale per gli assegni familiari, l'impostazione della fiscalità più favorevole alle famiglie e la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie per i bambini e i giovani adulti. Al fine di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione, il Parlamento ha inoltre approvato il programma d'incentivazione della Confederazione per la creazione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, prolungato fino al 31 gennaio 2019 (cfr. anche n. 1.1.2).
1.1.2 Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Presentazione del programma d'incentivazione
La legge federale del 4 ottobre 20024 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia consente di promuovere l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il programma d'incentivazione, in vigore dal 1° febbraio 2003 con una durata iniziale di otto anni, è stato prolungato a due riprese, ovvero fino al 31 gennaio 2019.
In virtù della legge, possono essere concessi aiuti finanziari alle istituzioni seguenti:
‒ strutture di custodia collettiva diurna;
‒ strutture di custodia parascolastica di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria;
‒ strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.
Gli aiuti finanziari devono essere impiegati per l'istituzione di posti di custodia collettiva diurna o di custodia parascolastica. Possono essere destinati solo alle strutture nuove o a quelle esistenti che aumentano la loro offerta in maniera significativa, ma non al finanziamento dei posti già esistenti. Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono concessi per due anni;
1 Decreto federale del 15 giugno 2012 sulla politica familiare (FF 2012 5223).
2 FF 2013 2619
3 RS 101
4 RS 861